Cos’è il sistema ECM?
Il Sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema di formazione continua, introdotto nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 502/1992, che prevede attività di aggiornamento professionale e formazione permanente e si configura, oltre che come obbligo di legge, sia come obbligo deontologico, perché inserito nel codice di condotta di ogni professione sanitaria, sia come obbligo contrattuale previsto dal C.C.N.L. Sanità. La formazione continua è inoltre espressione del fondamentale valore di “tutela della salute” riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Quanti crediti ECM dovrò ottenere per raggiungere lo stato certificabile?
L’obbligo formativo si calcola su una durata di tre anni, stabilito periodicamente su deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), e al momento è pari a 150 crediti formativi. Tuttavia, è sempre bene consultare la propria area personale su Co.ge.aps per valutare la presenza di esenzioni.
Dove posso controllare la mia situazione ECM?
Ciascun professionista sanitario può monitorare la propria situazione crediti complessiva tramite l’accesso, previa iscrizione, all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot), disponibile tramite APP o portale WEB istituzionale. Per accedere basterà autenticarsi con le credenziali SPID o CIE.
Ho raccolto più crediti ECM di quanti richiesti. Posso Trasferirli nel triennio futuro?
NO. Tutti i crediti formativi raccolti all’interno del triennio di riferimento valgono solo per quel triennio. Non è possibile trasferire crediti in esubero nel triennio successivo.
Raggiungendo i Crediti nel Triennio precedente, ho diritto a riduzioni?
SI. sono previste delle riduzioni dei crediti da conseguire nel triennio successivo in base a determinati obiettivi raggiunti, tra cui aver ottenuto tutti i crediti richiesti, aver soddisfatto il proprio dossier formativo individuale, aver costruito un dossier individuale, aver partecipato ad eventi formativi il cui contenuto venga ritenuto particolarmente importante per quel periodo storico (es. eventi sul COVID-19 negli anni della pandemia). Inoltre, la richiesta di crediti potrebbe essere ridotta a seguito di particolari situazioni di emergenza (es. pandemia COVID-19).
Che cos’è il dossier formativo?
Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza
Dove e come si compila il dossier formativo?
La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch’essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua da parte dei soggetti abilitati.
Autoformazione ed ECM
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Il numero complessivo di crediti per autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Il modulo per la domanda è all’interno del portale COGEAPS e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.
Quali sono i casi di esonero dei Crediti ECM
L’Esonero dall’obbligo formativo può essere richiesto direttamente dal professionista sanitario, che dovrà fare richiesta, sul Portale Co.Ge.A.P.S., per i seguenti casi:
La durata dell’Esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’Esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza.
Al professionista sanitario viene tuttavia concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’Esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’Esonero.