Ripercorriamo cronologicamente, dai primordi fino all’istituzione degli Ordini Territoriali della Professione Sanitaria di Fisioterapista e della relativa Federazione Nazionale degli Ordini, le tappe storiche e giuridiche attraverso le quali si è sviluppato il percorso di riconoscimento della Professione intellettuale di Fisioterapista.
Nel 1954 viene istituito ed avviato, in Italia, il primo corso per “Terapista della riabilitazione”. Il corso forma, con lo stesso titolo, tre diverse figure professionali che si differenziano in base all’ambito di intervento: i fisiokinesiterapisti, i terapisti occupazionali e i terapisti del linguaggio.
Nel 1959 nasce l’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione – A.I.T.R., con l’intento di avviare, anche grazie ai contatti con neonata World Confederation for Physical Therapy (WCPT) – rappresentativa della professione di Fisioterapista a livello internazionale – il percorso formativo e il riconoscimento giuridico di una nuova e unica professione sanitaria nell’ambito della Fisioterapia.
Il 24 Giugno 1995 a Washington(USA), durante la 13^ Assemblea Generale della WCPT, l’A.I.T.R diventa membro della World Confederation for Physical Therapy.
La Legge 128/1969 relativa all’ordinamento dei servizi ospedalieri istituisce i servizi di recupero e di rieducazione funzionale.
La Legge 130/1969 identifica la figura del Terapista della Riabilitazione come qualifica specifica e a sé stante tra il personale sanitario ausiliario prevedendone l’inserimento nell’organico dei Servizi di Recupero e Rieducazione Funzionale.
Viene emanato dal Ministero della Salute il Decreto 10.02.1974 “Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione”. Il Decreto ha l’intento di dare una veste omogenea sul territorio nazionale alla formazione del Terapista della Riabilitazione, ma viene impugnato da alcune Regioni e dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale. Tuttavia la Corte stessa salvaguarda tre fondamentali dettami del decreto stesso e cioè: un prerequisito di ammissione costituito dal possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale; la durata del corso di studi che da biennale diviene triennale; un programma minimo di insegnamento che prevede l’obbligatorietà di effettuazione di un tirocinio pratico presso strutture ospedaliere al 2° e 3° anno di studi.
La Legge 833/1978, nota come Riforma sanitaria, istituisce il Servizio Sanitario Nazionale universalistico e lo organizza territorialmente demandando alle Unità Sanitarie Territoriali non più e non solo l’erogazione di prestazioni di prevenzione e di cura, ma anche quelle di riabilitazione che diviene così il terzo pilastro su cui si fonda il sistema sanitario pubblico. Ne consegue che la professione del Terapista della riabilitazione entra definitivamente nel novero delle professioni sanitarie ausiliarie. Nella stessa Legge si dispone che lo Stato fissi i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari dipendenti del sistema sanitario nazionale.
Il DPR 761/1979 determina l’inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale sanitario, ivi compreso quello con funzione di riabilitazione. In esso il Terapista della Riabilitazione trova collocazione con la qualifica di Operatore Professionale di 1° categoria (nella posizione di coordinatore o collaboratore)
La Legge 162/1982 – Riordino delle scuole dirette a fini speciali – riconosce il valore abilitante del titolo per l’esercizio professionale. Si tratta della prima norma che finalizza l’acquisizione del titolo alla possibilità di esercitare la professione.
La Legge 341/1990 promossa dal Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica Antonio Ruberti, istituisce i Diplomi Universitari istituzionalizzando la formazione delle professioni sanitarie ausiliarie nel solo ambito accademico.
Il DLGS 502/1992 che riforma il SSN introducendo l’aziendalizzazione delle USL, sancisce attraverso il comma 3 dell’Art. 6 che: “… la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate”. Con tale dispositivo si determina, in maniera definitiva e per tutte le professioni, quanto già previsto nel DM del 1974 per la professione del Terapista della Riabilitazione in merito agli ordinamenti didattici e ai requisiti di accesso alla formazione universitaria.
Il Decreto del Ministero della Sanità 741/94 promulga il profilo professionale del Fisioterapista. Il profilo individua il dominio di competenze, gli ambiti di attività e le aree di riserva dell’esercizio professionale del Fisioterapista determinandone l’autonomia e la conseguente responsabilità professionale.
La normativa introdotta con l’adozione della tabella XVIII/Ter o degli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria (con il D.M. 168/96 firmato dai ministri Rosi Bindi e Luigi Berlinguer), rende omogenea la formazione in tutto il Paese.
Al Congresso A.I.T.R. di Fiuggi del 1998 viene approvato dall’assemblea il primo Codice deontologico dei Fisioterapisti, rivisto dall’allora Tribunale per i Diritti del Malato (oggi Cittadinanzattiva).
Con il DM 509/1999 il sistema universitario italiano è rivoluzionato: i concetti di serialità e progressione diventano la base del sistema e della nuova organizzazione dei corsi didattici. Il decreto recepisce le direttive europee istituendo il sistema formativo noto come 3+2 che prevede, per la nostra professione, la laurea triennale in Fisioterapia, abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, e la possibilità di frequentare una laurea Specialistica di durata biennale riservata a tutte le professioni afferenti ad una medesima Classe di lauree (che per la riabilitazione è la Classe II).
Viene pubblicato il Decreto legislativo 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419”: conosciuto anche come legge Bindi o Riforma-ter, mantiene inalterati i punti cardine della Legge 833/1978 e razionalizza l’impianto organizzativo del sistema sanitario spingendolo verso principi di efficienza, qualità ed equità.
Un ulteriore fondamentale passo verso il processo di riconoscimento dell’identità professionale del fisioterapista si compie con la Legge 42/99 che abolisce la definizione di “professione sanitaria ausiliaria” adottata dal Regio Decreto 1265/34 e la sostituisce con quella di “professione sanitaria” sancendo definitivamente l’evoluzione dallo status ancillare a quello di autonomia.
La legge 251/2000 rappresenta un ulteriore consolidamento dello status professionale del fisioterapista perché riafferma i concetti di autonomia e responsabilità e nel contempo introduce il forte ed inequivocabile concetto giuridico della titolarità nello svolgimento delle attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale. Si tratta di una vera legge quadro che istituisce la figura di un nuovo Dirigente Sanitario proveniente dalle Professioni Sanitarie.
Il Decreto 29/3/2001 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università, individua le professioni di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30/12/1992, nr. 502, e successive modificazioni, ed incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251.Tra le otto “professioni sanitarie riabilitative” è inclusa la professione del Fisioterapista che è anche quella numericamente prevalente nell’area della riabilitazione.
Vienecostituita con la Legge 56/2002 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina nella quale è nominato un Fisioterapista quale rappresentante delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione
Il Decreto del 17 maggio 2002 esenta dall’applicazione dell’I.V.A. le prestazioni fisioterapiche in quanto prestazioni di carattere sanitario. Rappresenta un risultato di grande rilevanza sia per i Fisioterapisti che svolgono attività libero-professionali che per i Cittadini che di tale prestazioni usufruiscono e che si vedono sgravati da oneri fiscali.
Nel giugno 2002, nel congresso di rifondazione dell’Associazione svoltosi a Trevi, l’A.I.T.R., in ossequio al modificato contesto giuridico e formativo, si trasforma in A.I.FI., Associazione Italiana Fisioterapisti ed è individuata attraverso un decreto emanato dal Ministero della Salute, come Associazione maggiormente rappresentativa della professione di Fisioterapista. Sono stati undici i Presidenti, che dal 1959 ad oggi, hanno guidato l’Associazione. Nel 2020 l’Associazione Italiana Fisioterapisti modificando gli obiettivi statutari si è trasformata in Associazione Italiana di Fisioterapia, ottenendo da parte del Ministero Salute, in base alla legge 24/2017, il riconoscimento di associazione tecnico scientifica.
Anche se la Legge 43/2006 è passata alla storia come “legge incompiuta sull’istituzione degli Ordini professionali”, in realtà ha rappresentato una fondamentale evoluzione giuridica di tutte le professioni sanitarie, inclusi i Fisioterapisti. Ha strutturato il percorso formativo per le posizioni di coordinamento e di Dirigente, certificandone i ruoli in ambito sanitario; ha istituito il presupposto normativo per la figura dello “Specialista”, previa acquisizione di un master professionale. Grazie a questa legge le competenze di ogni singola Professione Sanitaria, inclusi i fisioterapisti, sono divenute competenze riservate e non riproducibili da soggetti diversi. Quindi, un importante tassello contro l’esercizio abusivo in ambito sanitario.
Il 7 Ottobre 2011 viene approvato dalla Direzione nazionale di A.I.FI. il II Codice deontologico della Professione Sanitaria del Fisioterapista, validato da CITTADINANZA ATTIVA (tribunale per i Diritti del Malato e Coordinamento Nazionale Malati Cronici). Una professione sanitaria, tra le prime a rappresentare, attraverso i contenuti di tale importante documento, le istanze dei Cittadini. Infatti, per la prima volta in tale documento si parla di “Persone assistite”, quindi con la finalità di mettere in evidenza i bisogni del singolo individuo e non della sua malattia. Il Codice Deontologico è tuttora in vigore (link https://aifi.net/professione/codice-deontologico/) in attesa che una nuova versione venga approvata dal nuovo Consiglio Nazionale della FNOFI.
Dal 2012 per poter accedere ai ruoli come professore universitario di prima e seconda fascia è necessario conseguire l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), rilasciata da specifiche Commissioni nominate dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In ambito biomedico, l’abilitazione si basa su indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica, differenti a seconda della disciplina. Nonostante gli indicatori richiesti ai fisioterapisti per accedere ai ruoli universitari siano tra i più alti, ad oggi ben 17 fisioterapisti sono stati abilitati per diventare professore associato di seconda fascia (professore associato) e 3 sono stati abilitati alla prima fascia (professore ordinario). Di questi, uno è incardinato come professore di seconda fascia e due come professori di prima fascia.
La Legge 4/2013 è una norma tesa a riconoscere nuove competenze ed attività professionali, ribadendo la tutela e la riservatezza delle competenze sanitarie per tutte le Professioni Sanitarie regolamentate. Si tratta quindi di una Legge che, in assenza ancora di un Ordine proprio, ha ulteriormente tutelato le competenze specifiche del Fisioterapista. Di fatto, ha chiuso il cerchio normativo aperto con la Legge 43/2006.
La Legge 24/2017 (nota come Legge Gelli-Bianco) affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario; della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private; le modalità di svolgimento dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità professionale. La Legge prevede inoltre l’istituzione, presso l’Istituto Superiore di Sanità, del Sistema Nazionale Linee Guida alla cui implementazione sono chiamate a partecipare le associazione tecnico-scientifiche tra le quali l’Associazione Italiana di Fisioterapia – A.I.FI.
Con la Legge 3/2018, conosciuta anche come Legge Lorenzin, vengono istituiti gli Ordini Territoriali dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la relativa FNO TSRM PSTRP. All’interno di ciascun Ordine territoriale vengono istituiti 19 albi delle professioni sanitarie. Tra questi l’Albo della Professione Sanitaria di Fisioterapista al quale gli esercenti la professione hanno l’obbligo di iscrizione a partire dal 1 luglio 2019. A dicembre 2019 vengono svolte le elezioni per la costituzione delle Commissioni di Albo Territoriali dei Fisioterapisti.
Nel settembre 2020 i Presidenti delle Commissioni di Albo territoriali dei Fisioterapisti a Roma procedono alla elezione della Commissione di Albo Nazionale della Professione Sanitaria dei Fisioterapisti quale organo interno alla FNO TSRM PSTRP.
Il 02 dicembre 2020 la Commissione di Albo Nazionale dei Fisioterapisti, a quel tempo rappresentativa di circa 63.000 professionisti, delibera, di concerto con le Cda territoriali e in collaborazione con la FNO TSRM PSTRP, l’invio al Ministero della Salute della richiesta di avvio dell’iter per l’istituzione di un Ordine proprio in applicazione a quanto previsto dall’art.4, comma 9 lett.d, della legge 11 gennaio 2018, per professioni con più di 50.000 esercenti.
L’ 8 settembre 2022 il Ministro della Salute Roberto Speranza firma il Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 novembre 2022 con il n. 183, che istituisce l’Ordine dei Fisioterapisti. Nascono sia la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione sanitaria di Fisioterapia che 38 Ordini territoriali. Il Regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2022. Si tratta di un evento storico che vede realizzata la tappa più importante per l’intera categoria professionale.