FAQ e Approfondimenti ECM

Per questo elenco di FAQ ci siamo basati sui quesiti più ricorrenti che abbiamo ricevuto.

Inoltre, attraverso gli Approfondimenti intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S., stimolando la ricerca diretta sui siti istituzionali o aiutando il professionista con semplici Guide operative/Procedure.

Che cos è il Sistema ECM?

Il Sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema di formazione continua, introdotto nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 502/1992, che prevede attività di aggiornamento professionale e formazione permanente e si configura, oltre che come obbligo di legge, sia come obbligo deontologico, perché inserito nel codice di condotta di ogni professione sanitaria, sia come obbligo contrattuale previsto dal C.C.N.L. Sanità. La formazione continua è inoltre espressione del fondamentale valore di “tutela della salute” riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Chi è tenuto all’obbligo della formazione continua?

Sono tenuti all’obbligo della formazione continua tutti gli iscritti agli Ordini delle Professioni Sanitarie, siano essi dipendenti o liberi professionisti, in quanto l’obbligo formativo non sorge in funzione del regime professionale, bensì in virtù dello status di professionista sanitario.

Quanti crediti ECM devo ottenere?

L’obbligo formativo si calcola su una durata di tre anni (Il triennio attuale è il 2023-2025), stabilito periodicamente su deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), e al momento è pari a 150 crediti formativi.

Quali sono le modalità in cui posso acquisire i crediti ECM?

È possibile acquisire i crediti in modo flessibile e senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es. 50 ECM per anno o tutti i crediti in meno di tre anni).

Almeno il 40% dei crediti devono essere acquisiti tramite corsi ECM erogati da provider nazionali/regionali (Formazione Residenziale; Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze; Videoconferenza; Training Individualizzato; Gruppi di Miglioramento; Attività di Ricerca; Formazione a Distanza; E-Learning; FAD Sincrona; Formazione Blended).

Il 60% massimo può essere acquisito tramite formazione individuale, oltre che docenze/tutoring in corsi accreditati ECM (Tutoraggio Individuale; Pubblicazioni Scientifiche; Crediti Esteri; Sperimentazioni Cliniche; Docenze/Tutoring in corsi accreditati ECM).

Il 20% massimo può essere acquisito tramite autoformazione (Materiali Durevoli/Letture Scientifiche).

Dove posso controllare la mia situazione di assolvimento dell’obbligo formativo?

Ciascun professionista sanitario può monitorare la propria situazione crediti complessiva tramite l’accesso, previa iscrizione, all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. (http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot), disponibile tramite APP o portale WEB istituzionale.

Per accedere basterà autenticarsi con le credenziali SPID o CIE.

Mi sono appena iscritto all’Ordine, da quando decorre il mio obbligo formativo?

L’obbligo formativo decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione. Da tale data il professionista deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo (150 per tre anni, 100 per due anni e 50 per un anno).

Ho raccolto più crediti di quanti richiesti nel triennio, posso trasferirli nel triennio futuro?

NO

tutti i crediti formativi raccolti all’interno del triennio di riferimento valgono solo per quel triennio. Non è possibile trasferire crediti in esubero nel triennio successivo.

Cosa succede se non sono in regola con l’obbligo formativo?

Sono previste sanzioni disciplinari per i professionisti che non sono in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo che vanno dall’avvertimento alla censura, alla sospensione fino a sei mesi, per arrivare fino alla radiazione dall’albo.

Inoltre, per accedere all’assicurazione professionale, e quindi poter esercitare la professione, è necessario aver acquisito almeno il 70% dei crediti formativi richiesti per il triennio di riferimento.

Nel caso avessi conseguito crediti nel triennio precedente, ho diritto a delle riduzioni?

SI

sono previste delle riduzioni dei crediti da conseguire nel triennio successivo in base a determinati obiettivi raggiunti, tra cui aver ottenuto tutti i crediti richiesti, aver soddisfatto il proprio dossier formativo individuale, aver costruito un dossier individuale, aver partecipato ad eventi formativi  il cui contenuto venga ritenuto particolarmente importante per quel periodo storico (es. eventi sul COVID-19 negli anni della pandemia). Inoltre, la richiesta di crediti potrebbe essere ridotta a seguito di particolari situazioni di emergenza (es. pandemia COVID-19).

Le riduzioni sul monte crediti si sommano a quelle previste per la compilazione del dossier formativo?

SI

tutte le riduzioni di cui al punto precedente vengono sommate tra loro.

I crediti ECM possono essere conseguiti tutti online?

SI

i crediti si ottengono indifferentemente attraverso tutte le tipologie di erogazione previste dalla normativa.

Chi sono i destinatari della formazione ECM?

Tutti i soggetti appartenenti alle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

Come posso monitorare i crediti conseguiti?

Il Professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo. Il portale COGEAPS può essere consultato on line o tramite APP accedendo con lo SPID.

Ci sono delle limitazioni sulla tipologia di crediti da conseguire?

Come detto precedentemente, il professionista può conseguire i crediti attraverso tutte le tipologie di erogazione previste, senza limitazioni. L’unico limite riguarda la percentuale di crediti conseguiti tramite attività di docenza; in questo caso il professionista non può assolvere all’intero obbligo formativo tramite attività di docenza, ma solo per il 60% del proprio fabbisogno formativo. Il restante 40% deve necessariamente essere ottenuto in qualità di discente.

Devo comunicare al COGEAPS i crediti conseguiti ad un evento ECM?

NO

il provider stesso comunicherà il conseguimento dei crediti al COGEAPS entro 90 giorni dal termine dell’evento (controllare sempre la data ultima  degli eventi FAD). I crediti saranno poi consultabili successivamente direttamente dal professionista sul portale.

Quando vengono caricati i crediti conseguiti sul portale COGEAPS?

Il provider ha 90 giorni di tempo dalla data ultima di fine evento per comunicare al COGEAPS i crediti acquisiti dal professionista.

Che cos’è il dossier formativo?

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

Dove e come si compila il dossier formativo?

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch’essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua da parte dei soggetti abilitati.

Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in: Pubblicazioni Scientifiche, Tutoraggio Individuale, Attività di Formazione Individuale all’Estero, Attività di Autoformazione. I crediti acquisiti mediante formazione individuale non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili mediante le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione

Come sono riconosciuti i crediti per le pubblicazioni scientifiche?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome), 1 credito (altro nome). Il modulo per la domanda è all’interno del portale COGEAPS e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta. Il professionista deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione.

Come sono riconosciuti i crediti per il tutoraggio?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 Novembre 1999 n.509; Decreto 11 Dicembre 1998, n.509. Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 Ottobre 2004 n.270 e successive modifiche ed integrazioni), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie. Il modulo per la domanda è all’interno del portale COGEAPS e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Come sono riconosciuti i crediti per l’attività di autoformazione?

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Il numero complessivo di crediti per autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Il modulo per la domanda è all’interno del portale COGEAPS e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Durante i periodi di esonero o esenzione posso conseguire crediti ECM?

Solo durante i periodi di esonero, no durante i periodi di esenzione per cui l’attività di formazione è considerata incompatibile.

Faccio attività di docenza all’Università, sono riconosciuti crediti ECM?

NO

per l’attività di docenza universitaria non sono riconosciuti crediti ECM.

Quali sono i casi per cui posso essere esonerato dall’obbligo ECM e di quanti crediti ECM sono esonerato?

L’Esonero dall’obbligo formativo può essere richiesto direttamente dal professionista sanitario, che dovrà fare richiesta, sul Portale Co.Ge.A.P.S., per i seguenti casi:

– Laurea Triennale

– Laurea Specialistica

– Laurea Magistrale

– Corsi di Specializzazione

– Dottorato di Ricerca

– Master Universitari di Primo e Secondo Livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno.

– Corsi di Perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU

– Corso di Formazione Manageriale

– I Corsi Universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del Triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell’Esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’Esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza.

Al professionista sanitario viene tuttavia concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’Esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’Esonero.

Quali sono i casi in cui è prevista l’ESENZIONE dall’obbligo formativo?

L’esenzione dall’obbligo formativo può essere richiesta direttamente dal professionista, che dovrà fare richiesta sul Portale Co.Ge.A.P.S., per i seguenti casi:

– CONGEDO DI MATERNITA’ E PATERNITA’

– CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

– CONGEDO PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

– ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER LA DURATA DI ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

– CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTENZA AI FIGLI DISABILI

– ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI COSI’ COME DISCIPLINATO DAL C.C.N.L. DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA

– PERMESSO RETRIBUITO PER I PROFESSIONISTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE COSI’ COME DISCIPLINATO DAL C.C.N.L. DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA

– ASSENZA PER MALATTIA COSI’ COME DISCIPLINATO DAL C.C.N.L. DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA

– RICHIAMO ALLE ARMI; PARTECIPAZIONE A MISSIONI ALL’ESTERO O IN ITALIA DEL CORPO MILITARE E INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

– ASPETTATIVA PER INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE, DIRETTORE SOCIO-SANITARIO E DIRETTORE GENERALE

– ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

– ASPETTATIVA PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DISTACCO/ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI COSI’ COME DISCIPLINATO DAL C.C.N.L. DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA

– PROFESSIONISTI SANITARI IMPEGNATI IN MISSIONI MILITARI O UMANITARIE ALL’ESTERO

– CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA FAMILIARI DISABILI

– PROFESSIONISTI SANITARI IN PENSIONE CHE ESERCITANO SALTUARIAMENTE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono ammissibili i medesimi istituti di cui sopra, laddove applicabili.

L’Esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata.

Il calcolo dell’Esenzione, ove coincidente con l’anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’Esenzione non può, in alcun caso, eccedere di 1/3 dell’obbligo formativo individuale per ciascun anno di attribuzione.

Come sono riconosciuti i crediti per l’attività di formazione svolta all’estero?

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La Sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero di crediti né del numero delle ore di formazione NON è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei Paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua che indica i Paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti: nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio  di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b); nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Non possono costituire formazione individuale all’estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

Il modulo per la domanda è all’interno del portale COGEAPS e deve essere compilato, firmato e spedito dallo stesso professionista che ne fa richiesta.

Non mi è stato accreditato un evento a cui ho partecipato entro i 90 giorni previsti, come posso contattare il COGEAPS

Si può contattare il COGEAPS direttamente all’indirizzo ecm@cogeaps.it

Posso richiedere una certificazione che attesti la partecipazione e l’assolvimento dell’obbligo formativo?

SI,

Al termine di ogni triennio formativo il professionista sanitario ha la possibilità di richiedere i seguenti documenti:

  1. Attestato di Partecipazione al Programma ECM
  2. Certificato di Completo Soddisfacimento dell’Obbligo Formativo

Qualora i crediti acquisiti non soddisfino l’obbligo formativo individuale nel triennio, verrà conferito un Attestato di Partecipazione al programma ECM, che contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti. Il Certificato, invece, sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio. Solo i credit ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale  triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo con crediti conformi alle regole non consente di ottenere la certificazione ECM di conformità, anche qualora si sia in possesso di un numero di crediti superiore a quanto previsto dall’obbligo formativo.

Entrambi i documenti sono rilasciati dall’Ordine di appartenenza su richiesta del professionista e possono essere rilasciati a partire dal 1° Aprile dell’anno successivo alla chiusura del triennio.

Devo effettuare una registrazione al portale COGEAPS?

NO

Una volta iscritti ad un Ordine Professionale il proprio Codice Fiscale viene caricato nel Portale in modo automatico. Il professionista deve solo accedere al Portale tramite SPID o CIE e potrà consultare la propria posizione.

Quali azioni posso svolgere in autonomia sul portale?

La piattaforma consente l’inserimento in autonomia dei crediti individuali, dei crediti mancanti, dello spostamento (quando consentito) dei crediti da un triennio all’altro, delle richieste di esonero/esenzione e del Dossier Formativo (Individuale o di Gruppo).

Quali sono i punti della Delibera 1/2025?

All’interno della Delibera 1/2025 sono stati introdotti tre importanti concetti riguardo il recupero dei crediti dei Trienni precedenti. Vediamo quali:

– RECUPERO TRIENNIO 2020/22

L’acquisizione dei crediti formativi relativi al Triennio 2020/22 è consentita fino al 31/12/2025, mentre la possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30/06/2026

– CREDITI COMPENSATIVI

E’ il punto che introduce i Crediti Compensativi. In pratica il sistema prenderà in considerazione gli ultimi 4 Trienni (dal 2014/16 al 2023/25) facendo una somma totale dei fabbisogni formativi e dei crediti effettivamente acquisiti. Queste due somme verranno messe a confronto e, nel caso in cui il totale dei crediti acquisiti superi il totale dei fabbisogni formativi, il professionista vedrà riconosciuta la certificabilità di tutti e quattro i Trienni, anche se in uno o più di questi risultava inadempiente.

Se invece il totale dei crediti acquisiti fosse ancora inferiore alla somma dei fabbisogni formativi, il professionista dovrà sommare questa differenza al fabbisogno complessivo del Triennio 2026/28 per sanare la propria posizione.

– PREMIALITA’

I Professionisti che hanno assolto al proprio fabbisogno formativo in tutti i Trienni partendo dal 2014/16 riceveranno un bonus di 20 crediti nel Triennio 2023/25 e di 20 crediti nel Triennio 2026/28.

Per i professionisti il cui obbligo partiva dal Triennio 2017/19 il bonus sarà di 15 crediti.

Per i professionisti il cui obbligo partiva dal Triennio 2020/22 il bonus sarà di 10 crediti.

Qual è la percentuale minima di crediti da ottenere per essere sicuri della copertura assicurativa?

A partire dal Triennio 2026/28, per non correre il rischio che le compagnie assicurative decidano di non applicare la copertura in caso di contenzioso, il Professionista sanitario deve aver acquisito almeno il 70% del fabbisogno formativo individuale nel Triennio precedente (es. Per 150 crediti di fabbisogno formativo, la soglia di sicurezza della copertura assicurativa è di 105 crediti).

Approfondimenti

Inoltre, attraverso gli Approfondimenti, compresi quelli promossi dagli organi istituzionali, intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S., stimolando la ricerca diretta sui siti istituzionali o aiutando il professionista con semplici Guide operative/Procedure.

Quale data di partenza inserire per il conteggio e la visualizzazione dei propri crediti Ecm?

Una volta completata e confermata la procedura di registrazione si accede sul sito Co.Ge.A.P.S. alla pagina intitolata “Modifica del calcolo della decorrenza dell’obbligo ECM” ove è già presente la data del 12-12-2018. Su base volontaria il professionista può variare tale data con una precedente indicando l’anno di inizio della propria attività professionale.

Attenzione: una volta inserita una data e inviata non è più possibile cambiarla. Quindi la variazione può essere fatta solo una volta.

Ciò non modifica nulla del calcolo dell’obbligo formativo ed è funzionale solo per coloro che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione. In ogni caso la certificazione e, di conseguenza, il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013. Precedentemente si era in fase sperimentale.

Come aggiungere gli eventi mancanti?

È ammessa la registrazione manuale di crediti Ecm non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.

Procedura: i professionisti sanitari presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Successivamente:

  • Accedi all’area riservata con Username e Pw
  • Clicca su Partecipazione Ecm
  • Clicca su Crediti mancanti
  • Clicca su Aggiungi evento non presente
  • Inserisci tutti i dati ed i file richiesti
  • Invia
Perché è necessario mantenere attiva la formazione continua?

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario fissa la disciplina nazionale Ecm specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla Cnfc nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’interno del Programma nazionale Ecm predisposto dalla Cnfc.

Qui di seguito il link al documento corrente:

https://ape.agenas.it//documenti/Normativa/professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf

Cos’è la Formazione sul campo e quali sono i criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm?

La Formazione sul campo (Fsc), si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (Res) la specificità dell’evento di Fsc è l’ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell’esercizio dell’attività lavorativa.

In particolare:

  • Training individualizzato;
  • Gruppi di miglioramento;
  • Attività di ricerca.

Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sulla Fsc si consiglia di consultare l’Allegato E Formazione sul campo al “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm”.

Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/ALLEGATO_E_Formazione_Sul_Campo.pdf

Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sui criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm si consiglia di consultare il seguente documento: Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività Ecm (in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2019) Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf

In cosa consiste l’Autoformazione e come riconoscerne i crediti ECM?

L’attività di Autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni. Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf

Cos’è l’Ecm?

L’Ecm (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Con l’Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività Ecm” che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017 ed è consultabile a questi link:

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute”:

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf

Cos’è il Co.Ge.A.P.S.? 

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti Ecm attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

Inoltre con l’Accordo 2/02/2017 è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” che all’art. 22 declina tutti i compiti del Co. Ge.A.P.S.

L’accordo è disponibile sul sito ECM dell’Age.na.S. nella sezione normativa al link https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

Cos’è l’Age.na.S.?

L’ Age.na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali), istituita con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., è “un’Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute”.

Si configura come organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Punto di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, l’Agenzia assicura il proprio supporto tecnico-operativo alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure.

La Legge 244/2007 affida ad AGENAS la gestione amministrativa del sistema ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, che è l’organismo di governance di tutto il sistema ECM.

Link: https://www.agenas.gov.it/

Age.na.S. – Video Approfondimenti

Come faccio a richiedere i crediti per attività di formazione individuale?

https://youtu.be/mhHNOrltRkU

Crediti non presenti nella sua area personale

https://youtu.be/SLQRVqY2P_4

È vero che una percentuale obbligatoria da rispettare tra eventi residenziali e a distanza (FAD)?

https://youtu.be/__UMBqxaDBM

Qual è la differenza tra il portale myECM e il portale Cogeaps?

https://youtu.be/FdivdrfRl0g

Obbligo formativo 2023/25: non vedo le riduzioni, è un errore?

https://youtu.be/XLsZHh-4UJs

Sono un professionista regolarmente iscritto all’Ordine in pensione. Sono soggetto all’obbligo ECM?

https://www.youtube.com/watch?v=wCOQ9_FsMfM

Obbligo formativo e possibilità di spostamento crediti

https://www.youtube.com/watch?v=-e9uFjY7B-Y

Dossier formativo ECM

https://www.youtube.com/watch?v=h6Za9sk_PMA

Un ordine può costruire un proprio Dossier Formativo di Gruppo?

https://www.youtube.com/watch?v=ytDsY-Ve-1o

Che cos’è l’esonero e chi ne ha diritto e quali sono i motivi per richiedere l’esenzione?

https://www.youtube.com/watch?v=E4PPVnyJ2TQ

Come si ottiene la certificazione e l’attestazione e quali sono i trienni certificabili?

https://www.youtube.com/watch?v=JJxXhcI2zQw

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