FAQ ECM

Il programma nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, avviato nel 2002, è stato sperimentato, modificato e adattato fino all’attuale organizzazione.
Il prossimo 31 Dicembre 2022 è il termine ultimo per acquisire i crediti ECM per ottemperare agli obblighi della formazione continua per il triennio in corso.

Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi. Ci siamo rifatti nella scelta ai quesiti più ricorrenti ricevuti.

Dal 2023, dopo anni di proroghe, sarà l’anno in cui gli Ordini dovranno portare a regime l’attività di verifica del rispetto dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti.

Nel Vademecum sulla formazione ECM è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti l’obbligo formativo

Quanti crediti ECM devo acquisire nel triennio 2020-2022?

Dal 1/1/20 al 31/12/22 devono essere conseguiti 150 crediti al netto di eventuali esenzioni o esoneri . Fra le riduzioni non va dimenticato il cosiddetto “bonus covid”.  
 

Bonus Covid ECM. Cosa è? Come lo ottengo?

E’ la riduzione di 1/3 del debito formativo individuale triennale deciso a riconoscimento dell’attività e dell’impegno che i professionisti hanno assicurato durante il periodo dell’emergenza pandemica. Si tratta di crediti ECM che il Co.Ge.APS ha provveduto a ridurre automaticamente dal debito formativo di ogni professionista. Tale riduzione è già visualizzabile all’interno dell’area riservatadi ciascun professionista nel portale CoGeAPS  insieme a quelli già eventualmente presenti. Per consultazionehttps://application.cogeaps.it  accedendo con SPID/CIE.
 

Nei trienni precedenti ho acquisito più crediti del necessario: posso utilizzarli nel triennio in corso?

Purtroppo quella finestra si è chiusa. Il 30 Giugno 2022 è scaduto il termine per spostare i crediti formativi dei due trienni precedenti, ma fino al prossimo 31 Dicembre si ha la possibilità di ottemperare all’obbligo formativo del triennio in corso. Non sono previste ulteriori proroghe.

Come verificare la propria situazione


L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it  accedendo con SPID/CIE.

COSA E’ PREVISTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO

La sanzione disciplinare

Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
 

L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale

Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.

17/06/2022 – Delibera di modifica del par. 3.1. “Formazione individuale” e ss del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 – 3.2.1 – 3.3. – 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.

Quali sono le attività formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

  1. attività di ricerca scientifica:
  1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
  2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
  3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
  1. tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
  2. attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
  3. attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Quali sono le attività di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  1. 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
  2. 1 credito (se in posizione non preminente).

L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  1. i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
  1. Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.
  3. il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Si precisano, altresì alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare l’autonomia dell’Ateneo:

  • Ogni Ateneo ha un proprio regolamento che va rispettato;
  • La nomina del tutor di tirocinio è a carico del Consiglio didattico o del Presidente del CdL in accordo con il Direttore delle attività formative;
  • Questi ultimi attestano l’attività di tutoraggio semestrale o annuale a seconda dell’organizzazione e del regolamento dell’Ateneo;
  • La certificazione firmata viene caricata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S;
  • Il rapporto è generalmente di 1 tutor ogni 2 studenti.

L’autoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf

17/06/2022 – Delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”.

Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica?

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S.

L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% del! ‘obbligo individuale triennale.

I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nel! ‘ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dall’1 gennaio 2020.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf

15/04/2022 – Delibera di modifica della disciplina in materia di “Sperimentazioni Cliniche”

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche”.

Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_sperimentazioni_03_2022.pdf

15/04/2022 – Delibera sull’assolvimento dell’obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf

PILLOLE DI AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA ECM

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