
Sono state introdotte disposizioni che regolamentano lo svolgimento di attività libero-professionali da parte del personale delle professioni sanitarie del comparto dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 3-quater del D.L. 127/2021, e successive modifiche, ha introdotto una deroga temporanea al regime di incompatibilità, consentendo l’esercizio di attività “extra officio”.
Di seguito si riassumono i punti salienti dello schema di regolamento diffuso dalla Regione Piemonte, al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza.
L’autorizzazione può essere concessa esclusivamente per lo svolgimento di attività riconducibili alla propria professione sanitaria. Tali attività devono:
Non sono in alcun modo autorizzabili:
L’Azienda sanitaria valuterà le richieste sulla base dei seguenti criteri:
Il regolamento stabilisce la necessità di una procedura di autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi extra officio. Poiché l’implementazione pratica di tale procedura è di competenza di ogni singola Azienda Sanitaria, le modalità specifiche, la modulistica e i referenti interni possono variare.
Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti interessati a rivolgersi direttamente agli Uffici del Personale o alla Direzione delle Professioni Sanitarie della propria Azienda di appartenenza. Sarà cura di tali uffici fornire tutte le informazioni necessarie sulla corretta procedura da seguire, sui moduli da utilizzare e sui pareri da acquisire.
È responsabilità esclusiva del professionista gestire tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi legati all’attività autorizzata. I compensi percepiti devono essere liquidati direttamente dal committente al professionista, senza transitare nella busta paga dell’Azienda sanitaria.
L’esercizio dell’attività extra officio è vietato durante i periodi di assenza per malattia, infortunio, congedi (maternità/paternità, parentale), ferie obbligatorie e permessi retribuiti (es. L. 104/92, diritto allo studio). L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di insorgenza di conflitti di interesse, problemi organizzativi per l’Azienda o se il dipendente rifiuta di effettuare l’orario aggiuntivo per il recupero delle liste d’attesa.
Si invitano tutti gli iscritti interessati a prendere visione del regolamento integrale adottato dalla propria Azienda sanitaria e a rivolgersi agli uffici del personale competenti per ogni ulteriore chiarimento. Nelle more dell’autonomia della singola Azienda, possono rinvenirsi differenze tra quanto suggerito dalla Regione e quanto adottato a livello locale.