Libera Professione SSN: nuove disposizioni

Sono state introdotte disposizioni che regolamentano lo svolgimento di attività libero-professionali da parte del personale delle professioni sanitarie del comparto dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’art. 3-quater del D.L. 127/2021, e successive modifiche, ha introdotto una deroga temporanea al regime di incompatibilità, consentendo l’esercizio di attività “extra officio”.

Di seguito si riassumono i punti salienti dello schema di regolamento diffuso dalla Regione Piemonte, al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza.

Ambito di applicazione e scadenza

  • A chi si applica: Il regolamento è destinato ai professionisti sanitari afferenti all’area riabilitativa, e quindi ai fisioterapisti, alla professione infermieristica e ostetrica, ai professionisti dell’area tecnica e della prevenzione, assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno, sia determinato che indeterminato, all’interno del SSR. Per il personale a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, restano valide le disposizioni della L. 662/1996.
  • Termine: È fondamentale sottolineare che questa possibilità di autorizzazione è temporanea e, salvo future proroghe legislative, ha validità fino al 31 dicembre 2025

Attività autorizzabili e non autorizzabili

L’autorizzazione può essere concessa esclusivamente per lo svolgimento di attività riconducibili alla propria professione sanitaria. Tali attività devono:

  • Svolgersi al di fuori dell’orario di servizio e senza utilizzare locali o attrezzature dell’Azienda di appartenenza.
  • Essere prestate a favore di terzi (soggetti pubblici, privati o singoli utenti) tramite rapporti di lavoro autonomo o dipendente.

Non sono in alcun modo autorizzabili:

  • Attività di tipo industriale, commerciale o artigianale.
  • Qualsiasi prestazione professionale svolta in regime “intra moenia”, ovvero a favore della propria Azienda di appartenenza.
  • Attività che configurino un conflitto di interessi con l’Azienda sanitaria. Ad esempio, sono causa di diniego gli incarichi presso strutture private accreditate che abbiano rapporti contrattuali con la propria Azienda o conferiti da fornitori della stessa.

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione

L’Azienda sanitaria valuterà le richieste sulla base dei seguenti criteri:

  • Garanzia delle esigenze organizzative: L’attività esterna non deve interferire con turni, reperibilità e la regolare operatività del servizio.
  • Rispetto della normativa sull’orario di lavoro: Il dipendente deve garantire il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali.
  • Nessun pregiudizio per le liste d’attesa: Il richiedente deve dichiarare la propria disponibilità a effettuare l’orario aggiuntivo previsto dai piani aziendali per il recupero delle liste d’attesa.

La procedura di autorizzazione: cosa gare

Il regolamento stabilisce la necessità di una procedura di autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi extra officio. Poiché l’implementazione pratica di tale procedura è di competenza di ogni singola Azienda Sanitaria, le modalità specifiche, la modulistica e i referenti interni possono variare.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti interessati a rivolgersi direttamente agli Uffici del Personale o alla Direzione delle Professioni Sanitarie della propria Azienda di appartenenza. Sarà cura di tali uffici fornire tutte le informazioni necessarie sulla corretta procedura da seguire, sui moduli da utilizzare e sui pareri da acquisire.

Aspetti giuridici e fiscali

È responsabilità esclusiva del professionista gestire tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi legati all’attività autorizzata. I compensi percepiti devono essere liquidati direttamente dal committente al professionista, senza transitare nella busta paga dell’Azienda sanitaria.

Divieti e sospensione

L’esercizio dell’attività extra officio è vietato durante i periodi di assenza per malattia, infortunio, congedi (maternità/paternità, parentale), ferie obbligatorie e permessi retribuiti (es. L. 104/92, diritto allo studio). L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di insorgenza di conflitti di interesse, problemi organizzativi per l’Azienda o se il dipendente rifiuta di effettuare l’orario aggiuntivo per il recupero delle liste d’attesa.

Si invitano tutti gli iscritti interessati a prendere visione del regolamento integrale adottato dalla propria Azienda sanitaria e a rivolgersi agli uffici del personale competenti per ogni ulteriore chiarimento. Nelle more dell’autonomia della singola Azienda, possono rinvenirsi differenze tra quanto suggerito dalla Regione e quanto adottato a livello locale. 

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