Il programma nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, avviato nel 2002, è stato sperimentato, modificato e adattato fino all’attuale organizzazione.
Il prossimo 31 Dicembre 2025 è il termine ultimo per acquisire i crediti ECM per ottemperare agli obblighi della formazione continua per il triennio in corso.
Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi. Ci siamo rifatti nella scelta ai quesiti più ricorrenti ricevuti.
Nel triennio formativo 2026-2028, ogni professionista sanitario iscritto all’Ordine dovrà acquisire almeno 150 crediti ECM, salvo eventuali esenzioni o riduzioni specifiche previste dalle normativ
La situazione individuale dei crediti ECM sarà sempre gestita da Co.Ge.A.P.S. e accessibile tramite il portale ufficiale con SPID o CIE all’indirizzo https://application.cogeaps.it. Sarà indispensabile verificare periodicamente il proprio stato formativo per mantenersi in regola.
Per il triennio 2026-2028, le modalità di acquisizione crediti ECM restano conformi a quanto stabilito:
Quali sono le attività formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
Quali sono le attività di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
In cosa consiste l’attività di autoformazione?
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Nel triennio 2026-2028, resta in vigore l’obbligo di acquisire almeno il 70% dei crediti ECM previsti per mantenere l’efficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale. La mancata osservanza comporta sanzioni disciplinari da parte degli Ordini competenti.