Il sistema ECM: aspetti normativi e obblighi dei professionisti sanitari

Il 30 novembre 2023 è stata indetta la prima riunione per i referenti ECM OFI. 

La riunione è stata organizzata dal Segretario Nazionale dott. Luca Francini in collaborazione con dott. Claudio Ciavatta membro del Comitato Centrale Nazionale (CEN), ha visto la partecipazione della dott.ssa Alice Santoponte referente del Co.Ge.A.P.S.

Dalla riunione sono emerse numerose informazioni utili che di seguito vengono sintetizzate.

In base al Codice Deontologico dei Fisioterapisti Art. 22 “Aggiornamento e formazione continua” è necessario per ogni fisioterapista mantenere, in ogni momento, il più alto standard di conoscenze e di competenze, mantenersi aggiornati in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Per quanto riguarda l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (2 febbraio 2017 La formazione continua nel settore “Salute”) l’Art. 21, comma 1 prevede che le Funzioni degli Ordini siano di:

  • vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
  • emanare, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo;
  • attestare, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificano il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio;
  • proporre alla Commissione nazionale, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale.

Si ricorda che l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 (Delibera n. 2, Art 1, CNFC del 8/11/23) è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti: 

  • riduzione derivante da formazione del triennio precedente
  • riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente

È possibile effettuare lo spostamento crediti acquisiti nel 2023 per colmare eventuali lacune del triennio 2020-2022 (Delibera n. 2, Art. 2, CNFC del 8/11/23).

L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. 

È stata prorogata fino al 30/06/2024 la possibilità di spostare i crediti al triennio 2020-2022, al fine di garantire al professionista la possibilità di spostare tutti crediti maturati entro il 31/12/2023 tramite eventi residenziali o FAD, lo spostamento sarà irreversibile.

I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023-2025.

Responsabilità e sanzioni.

È imminente l’approvazione dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria. Questi decreti garantiranno la piena attuazione della norma che lega i crediti ECM (nella misura del 70%) all’efficacia della copertura assicurativa.

I professionisti che non raggiungeranno questa percentuale nel triennio 2023-2025 saranno esclusi dalla copertura assicurativa, trovandosi quindi privi di protezione in caso di contenzioso a loro carico.

In merito alle soprastanti considerazioni, in quanto referente ECM OFI Liguria, rimango a disposizione per eventuali quesiti: susanna.accogli@pec.fnofi.it 

Genova, 13/12/2023 

Dott.ssa Susanna Accogli

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