LIBERA PROFESSIONE

Aggiornato al: 28.05.2026

In Italia, il termine “libera professione” si riferisce a una specifica categoria di attività lavorativa caratterizzata dalla prestazione di servizi intellettuali e professionali a favore di terzi, svolta in modo autonomo e indipendente. I professionisti che esercitano una libera professione sono liberi di organizzare il proprio lavoro, stabilire i propri compensi e gestire la propria attività in maniera indipendente, pur rispettando le normative e i regolamenti specifici della professione.


NORME REGOLAMENTARI DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA
(CON COLLEGAMENTI IPERTESTUALI AI TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
)


NEWS – NORMATIVA SUI RIFUTI SANITARI
E
REGRISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÁ DEI RIFIUTI (RENTRI)


CODICE ATECO (il nuovo codice ATECO 2025, in vigore dal 01.01.2025 è operativo dal 01.04.2025):

In riferimento alla professione di Fisioterapista, in regime libero professionale:

  • il codice ATECO 2007/2022 è: 86.90.21 (Fisioterapia)
  • il codice ATECO 2025 è: 86.95.00 – Attività di Fisioterapia

Per cambiare ATECO rivolgersi al proprio consulente commercialista che supporterà nella procedura on-line dell’Agenzia delle Entrate.

In riferimento ai poliambulatori/società (in base alla specifica realtà operativa prevalente):

  • il codice ATECO 2007/2022: 86.22.09 (Altri studi medici specialistici e poliambulatori)
  • il codice ATECO 2025: 86.22.02 (Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti)

PDF ATECO 2025link sito ISTAT per i codici ATECO

E’ importante ricordare che la scadenza, per le partite iva diverse dalle persone fisiche per il controllo ed eventuale variazione del CODICE ATECO è fissata per il 30.11.2025; mentre per le partite iva persone fisiche è la prima data utile.

Le partite iva diverse dalle persone fisiche devono comunicare sia alla CAMERA DI COMMERCIO sia all’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Le partite iva di persone fisiche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi la comunicazione deve seguire le modalità operative idonee (AdERETTIFICA ATECO 2025)

La comunicazione deve essere fatta, secondo la propria realtà fiscale ed operativa, o in autonomia (attraverso i moduli messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate (AA7/10 – per le partite iva di soggetti diversi dalle persone fisiche; AA9/12 per le partite iva persone fisiche) e con la modalità on-line per le società attraverso il sito RETTIFICA ATECO 2025) o, in alternativa, attraverso il proprio consulente commercialista o recandosi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

Utilities per le società:


CARTA INTESTATA E TIMBRO

  • Cosa scrivere sulla Carta Intestata:
    La carta intestata è un documento commerciale e formale (usata per pareri, preventivi, lettere commerciali). Per un professionista, deve contenere:
    – Dati Identificativi e Professionali (Obbligatori per legge e deontologia);
    – Nome e Cognome del professionista (o eventuale denominazione dell’associazione professionale/STP);
    – Titolo professionale (es. Fisioterapista, Avvocato, Architetto, Psicologo, ecc.);
    – Ordine di appartenenza (es. Iscritto all’OFI Umbria);
    – Numero di iscrizione all’Albo (dato fondamentale ai fini della trasparenza e del controllo deontologico);
    – Dati Fiscali (Obbligatori ai fini IVA e fiscali);
    – Dati di Contatto e Recapiti;
    – Indirizzo (Via, Città, CAP, Provincia);
    – Recapiti telefonici ed e-mail ordinaria;
    – PEC (Posta Elettronica Certificata, fortemente raccomandata e, per i professionisti iscritti ad albi, obbligatoria per legge nei rapporti con la Pubblica Amministrazione);
    – Codice destinatario (SDI) per la fatturazione elettronica (opzionale ma raccomandato per praticità).

ES:
MARIO ROSSI
FISIOTERAPISTA
Iscritto all’OFI Umbria con il n. xx
C.F.:
P. IVA.:
SDI:
Via Roma, 1 – 06034 – Foligno (PG)
Tel.: xxx.xxxxxxx
mail_ordinaria@provider.it
mail_pec@provider_pec.it

  • Cosa scrivere sul Timbro Professionale:
    – Nome e Cognome del professionista (o eventuale denominazione dell’associazione professionale / STP);
    – Titolo professionale (es. Fisioterapista, Avvocato, Architetto, Psicologo, ecc.);
    – Ordine di appartenenza (es. Iscritto all’OFI Umbria);
    – Numero di iscrizione all’Albo (dato fondamentale ai fini della trasparenza e del controllo deontologico);
    – Dati Fiscali (Obbligatori ai fini IVA e fiscali);
    – Indirizzo (Via, Città, CAP, Provincia).

ATTENZIONE

Le Società tra Professionisti (STP): Se il professionista non opera come ditta individuale/studio professionale ma tramite una STP (Società tra Professionisti), cambiano i riferimenti: andranno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, il capitale sociale (se previsto), il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e l’iscrizione della società alla sezione speciale dell’Albo.

Il rischio sanzionatorio: L’omissione dell’indicazione della Partita IVA negli atti e nella corrispondenza è punita con sanzioni amministrative pecuniarie (art. 35 del d.P.R. 633/72). Inoltre, l’assenza dei dati d’albo viola i regolamenti sulla trasparenza e può esporre il professionista a procedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine di appartenenza.


ACCATASTAMENTO LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE SANITARIA

I locali destinati a professioni sanitarie (studi professionali, studi medici, dentistici, poliambulatori, ecc.) devono essere accatastati nella categoria A/10 (Uffici e studi privati).


NORMATIVA ELETTROMEDICALI
(IMPORTANTE: gli elettromedicali devono essere marchiati CE)

  • CEI EN 60601-1 (per i requisiti generali di sicurezza)
  • CEI EN 62353 (per le verifiche di sicurezza elettrica durante il ciclo di vita)
  • CEI 64-8 Sezione 710 (dedicata agli impianti nei locali ad uso medico e sanitario)
  • CEI 76-17 (dedicata alla sicurezza LASER)

SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE, PREVENTIVAMENTE, LA PRESENZA DI MODULI O INFORMAZIONI PIU’ RECENTI:

In riferimento a SPID, CNS e FIRMA DIGITALE, non sono stati messi dei link per via della molteplicità di soggetti erogatori, pubblici e privati, alla quale il singolo può rivolgersi.

Per lo SPID vengono definiti “identity provider” (gestori di identità) accreditati alla AgID.

Per la CNS e la FIRMA DIGITALE vengono definiti “prestatori di servizi fiduciari accreditati”, identificati in soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di AgID, emettono certificati qualificati (per la firma digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi).


La documentazione qui presente è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva.


NEWS OFI UMBRIA PER IL RENTRI


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