
Tracciabilità dei rifiuti – modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo o digitale (xFIR).
LINK ALLA PAGINA UFFICIALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) – è lo strumento su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
LINK AL SITO UFFICIALE DELLA PIATTAFORMA RENTRI
LINK AD ALTRI DECRETI INERENTI
LINK AI MANUALI, ISTRUZIONI, GUIDE
CHI HA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI
TUTTI COLORO CHE PRODUCONO RIFIUTI SANITARI.
I CODICI FANNO RIFERIMENTO ALL’ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (EER).
L’asterisco (*) indica sempre che il rifiuto è classificato come pericoloso. La corretta attribuzione del codice e l’eventuale suddivisione dei contenitori vuoti (codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER – 15 01 xx) ricade sotto la piena responsabilità del produttore del rifiuto stesso.
É importante ricordare che i regolamenti e le normative possono variare nel tempo, quindi controllare se i riferimenti qui presenti hanno subito aggiornamenti successivi alla data di pubblicazione della presente news.
UNA VOLTA INDIVIDUATE LE RISPOSTE ALLE PRECEDENTI DOMANDE
ESONERATI DALL’ISCRIZIONE AL RENTRI – Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Liberi Professionisti e Studi Associati senza forma giuridica societaria – Questa categoria beneficia dell’esonero totale dall’iscrizione e dal pagamento dei contributi RENTRI. Nel caso in cui si producano rifiuti sanitari, la tracciabilità per loro rimane legata ai nuovi modelli di FIR Cartaceo (Modello 2025), mentre la digitalizzazione del dato è demandata al trasportatore autorizzato.
Anche se non iscritti al RENTRI la vidimazione del FIR avviene tramite apposita sezione della piattaforma RENTRI (link).
OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI – Piccole, Medie e Grandi Strutture – Pieno regime digitale obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2026. Emissione del FIR digitale (.xFIR) tramite sistemi gestionali integrati (API) o portale web gratuito (link) e applicazione per Android e iOS.
Le informazioni descritte sono di natura informativa e da ritenersi parziali; nel caso di necessità, si consiglia di contattare una ditta terza, specializzata nello smaltimento, che potrà fare da consulente per comprendere come operare al meglio in base alla singola specificità, sottostante i link per la ricerca:
TEMPISTICHE E SCADENZE
Le scadenze e le tempistiche, di varia natura, sono normate da Leggi e Regolamenti.
Esiste una variabilità in base alla singola specificità operativa.
Si consiglia di contattare una ditta terza, specializzata nello smaltimento, che potrà fare da consulente per comprendere come operare al meglio:
INFOGRAFICA ESEMPLIFICATIVA MA NON ESAUSTIVA

SI RICORDA CHE QUESTA INFORMATIVA NON É DA RITENERSI ESAUSTIVA ED É CONSIGLIATO IL RAPPORTARSI CON UNA DITTA SPECIALIZZATA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI AL FINE COMPRENDERE AL MEGLIO LA PROPRIA SOGGETTIVA SITUAZIONE OPERATIVA
L’OFI Umbria, per via della mancanza di competenza in materia, non è responsabile da incomprensioni derivanti dalla lettura della news e/o da informazioni parziali o errate. Questa news ha il solo fine informativo generale e non vuole essere considerata come completa ed esaustiva.