
IMPORTANTE
QUESTO ARTICOLO NON VUOLE ESSERE UNA LINEA GUIDA MA SOLO UN’INFORMATIVA.
SI CONSIGLIA DI CHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI AL PRODUTTORE DELL’ELETTROMEDICALE O AD ESPERTI QUALIFICATI NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA E DELLA SICUREZZA.
Questa norma, redatta dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nasce dall’esigenza di uniformare la disciplina dei profili professionali che si occupano della sicurezza delle persone coinvolte nei processi o nelle pratiche con laser o prodotti laser, soprattutto se di classe 3B e 4.
Sono stati introdotti due profili professionali:
1) l’Esperto Sicurezza Laser di grado I (ESL-I);
2) l’Esperto Sicurezza Laser di grado II (ESL-II).
Il riferimento sono due distinti ambiti di lavoro:
1) industriale, di ricerca, telecomunicazioni, applicazioni civili e ambientali;
2) sanitario, estetico e veterinario.
La Norma fornisce inoltre indicazioni per i programmi di formazione e i relativi contenuti, gli esami per il superamento del percorso formativo, l’aggiornamento periodico.
Pubblicata a novembre 2024, in vigore da dicembre 2024, introduce, in sintesi:
– ESL-I (Esperto Sicurezza Laser di grado I): figura impiegata nella gestione quotidiana delle attività che possono esporre al rischio laser.
– ESL-II (Esperto Sicurezza Laser di grado II): distinto per due ambiti – industriale/ricerca/telecomunicazioni/civile-ambientale, oppure sanitario, estetico e veterinario – con competenze più ampie per condurre l’intero processo di valutazione del rischio.
Entrambe le figure sono necessarie nelle organizzazioni che impiegano laser o prodotti laser di classe 1C, 1M, 2M, 3B e 4, oltre alla classe 3R non “consumer”. Il numero e la collocazione (interna o esterna) dipendono dalla dimensione e complessità organizzativa. L’incarico va formalizzato per iscritto dal datore di lavoro, controfirmato dall’ESL per accettazione.
La norma definisce anche i percorsi formativi, gli esami e l’aggiornamento periodico.
Per il fisioterapista, questo riguarda tipicamente le apparecchiature di laserterapia ad alta potenza (classe 3B/4), non i laser di classe 1/2 a bassa potenza spesso esenti da rischio significativo (per conoscere la classe del proprio laser si deve fare riferimento a quanto descritto nel manuale di uso e manutenzione ricevuto contestualmente alla consegna del macchinario).
La CEI 76-17, presa isolatamente, NON è una norma cogente. È una “norma tecnica” ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. u) del D.Lgs. 81/08: specifica tecnica approvata e pubblicata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria per espressa dichiarazione del legislatore. Nessuna sanzione diretta, al momento della stesura di questo articolo, colpisce chi non la applica in quanto tale.
Ma qui viene il punto che cambia tutto – e che nella pratica prevenzionistica italiana rende le norme tecniche “obbligatorie di fatto”:
Conclusione operativa: non c’è una sanzione specifica per “non avere applicato la CEI 76-17” come tale. Ma disattenderla, in caso di incidente (danno oculare o cutaneo a paziente o operatore), significa presentarsi in un eventuale contenzioso senza aver seguito lo stato dell’arte riconosciuto dal settore – situazione che aggrava enormemente la posizione di chi deve rispondere ex art. 2087 c.c., art. 590 c.p. (lesioni colpose) o L. 24/2017 (responsabilità sanitaria). È lo stesso meccanismo per cui, prima ancora del CEI 76-17, la norma CEI EN 60825-1 andava già rispettata.
Qui il discorso si biforca profondamente, perché il D.Lgs. 81/08 non si applica allo stesso modo a tutti.
Regola di fondo (art. 3, c.4 e c.11; art. 21; art. 89 D.Lgs. 81/08):
Quando invece nella struttura ci sono dipendenti, collaboratori a partita iva, tirocinanti, co.co.co, soci-lavoratori – anche uno solo – chi organizza l’attività diventa datore di lavoro a tutti gli effetti, con l’intero apparato del Titolo I del D.Lgs. 81/08 (DVR, RSPP, sorveglianza sanitaria se necessaria, formazione ex artt. 36-37, ecc.), compresa la sezione specifica sulle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V, artt. 205-220), che è la base legale cogente su cui si innesta la CEI 76-17.
| Realtà | Chi è “datore di lavoro”? | D.Lgs. 81/08 Titolo I pieno? | ESL richiesto da norma cogente? | Cosa fare in concreto |
|---|---|---|---|---|
| Libero professionista singolo (nessun dipendente/collaboratore, lavora da solo, eventualmente in locali propri o in affitto/uso saltuario di studio altrui) | Nessuno in senso 81/08 (al più autonomo ex art. 21, dibattuto se applicabile) | No, salvo dubbi interpretativi sull’art. 21 | No, come obbligo di legge diretto | Resta comunque obbligato per: leges artis (1176 c.c.), conformità del dispositivo laser (marcatura CE-MDR1 come dispositivo medico), rispetto delle istruzioni del fabbricante, formazione specifica documentata sull’uso del laser, DPI2 (occhiali di protezione a norma), procedure di sicurezza scritte. Fortemente consigliato autoformarsi/qualificarsi come ESL-I (minimo) o farsi affiancare da un ESL-II esterno per la valutazione rischio, anche in assenza di obbligo di legge stretto – per tutelarsi in caso di contenzioso |
| Liberi professionisti associati (studio associato, nessun dipendente comune, i soci non sono subordinati tra loro) | Nessuno per gli associati stessi (stesso regime del singolo, salvo se uno gestisce risorse degli altri) | No, tra i soci | No, salvo dipendenti | Come sopra, ma conviene formalizzare un accordo interno su chi è il referente ESL/incaricato sicurezza laser per l’apparecchiatura condivisa; se lo studio ha anche un solo dipendente/collaboratore (segretaria, altro operatore), quel socio o lo studio nel suo insieme assume gli obblighi datoriali pieni |
| Ambulatorio (titolare + almeno un dipendente o collaboratore, es. segreteria, altro fisioterapista dipendente/co.co.co) | Il titolare (persona fisica o legale rappresentante) | Sì, pieno | Sì – la valutazione del rischio ROA3 (artt. 205-220) richiede competenze adeguate; la CEI 76-17 è oggi lo standard di riferimento per identificarle | DVR4 con sezione specifica rischio laser, nomina formale ESL-I (può essere il titolare stesso, se formato) ed eventualmente ESL-II esterno per la valutazione, formazione/informazione ai lavoratori (art. 36-37), sorveglianza sanitaria se il medico competente la ritiene necessaria, segnaletica e procedure d’uso, registro manutenzione apparecchiatura |
| Poliambulatorio (più professionisti, più apparecchiature, possibili più sedi/reparti) | Il titolare/legale rappresentante della struttura | Sì, pieno, con maggiore complessità organizzativa | Sì, tipicamente ESL-I per reparto/apparecchiatura + un ESL-II a livello di struttura che coordina la valutazione complessiva | Come sopra, ma con DVR più articolato, possibile necessità di RSPP5 strutturato (interno o esterno), mappatura di tutte le apparecchiature laser per classe e reparto, procedure uniformi, audit periodici |
| Struttura complessa (clinica, casa di cura, centro poliambulatoriale grande, eventualmente accreditata SSN) | Il datore di lavoro della struttura, con organigramma sicurezza completo | Sì, pieno, con tutto l’apparato (DL, RSPP/ASPP, medico competente, RLS) | Sì, ESL-II strutturato, spesso con ESL-I distribuiti per unità operativa | Procedure formalizzate, integrazione con gli altri rischi presenti (biologico, elettrico, ecc.), piano di formazione continua, gestione documentale strutturata, revisione periodica del DVR anche alla luce di nuove norme tecniche (compresa la stessa CEI 76-17, che prevede aggiornamento periodico degli ESL) |
Attenzione: la classificazione delle classi laser non è definita dalla CEI 76-17, ma dalla CEI EN 60825-1 (norma sulla sicurezza e classificazione dei prodotti laser). La CEI 76-17 richiama e presuppone questa classificazione per stabilire quando serve un ESL-I/ESL-II.
IMPORTANTE:
per conoscere la classe del proprio laser, si deve fare riferimento a quanto riportato nel MANUALE DI USO E MANUTENZIONE CE ricevuto contestualmente alla consegna dell’elettromedicale (è specifico per ogni marca e modello).
| Classe | Livello di pericolo | Rischio occhi / pelle | DPI oculari richiesti | Valutazione con esperto (TSL/ESL) obbligatoria | Esempi / note |
| 1 | Intrinsecamente sicuro nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili | Nessuno / nessuno | No | No | Lettori CD/DVD, stampanti laser |
| 1C | Sicuro, ma con emissione diretta a contatto con pelle/tessuti (esclusi gli occhi); internamente puo emettere livelli 3R/3B/4 con blocco tecnico dell’esposizione oculare | Impedito da mezzi tecnici / dipende dall’applicazione (norme verticali) | Da valutare caso per caso | Consigliata | Apparecchi ad applicazione diretta su cute (es. alcuni dispositivi estetico-medicali); conformi a IEC6 60601 o 60335 |
| 1M | Sicuro a occhio nudo, ma pericoloso se osservato con strumenti ottici (lenti, binocoli) | Solo con strumenti ottici / nessuno | No (evitare ottiche di ingrandimento nel fascio) | No | Strumenti di livellamento/allineamento |
| 2 | Sicuro per esposizioni brevi (protezione data dal riflesso palpebrale, minore o uguale a 0,25 s) | Basso, solo fissando volontariamente il fascio / nessuno | No | No | Puntatori laser visibili |
| 2M | Come classe 2, ma pericoloso se osservato con strumenti ottici | Basso a occhio nudo, alto con ottiche / nessuno | No (stessa cautela della 1M) | No | Strumenti topografici/livelle |
| 3R | Rischio moderato; la visione diretta del fascio e potenzialmente pericolosa ma meno della classe 3B | Si se osservato direttamente e volontariamente / in genere nessuno | Da valutare caso per caso | Consigliata | Alcuni puntatori laser di potenza medio-alta |
| 3B | Normalmente pericoloso in caso di esposizione diretta al fascio; la radiazione diffusa e generalmente sicura | Si entro la distanza di rischio oculare nominale (DNRO) / possibili lesioni cutanee minori vicino al limite superiore di classe | Si, obbligatori (conformi a EN 207/EN 208) | Si, obbligatoria (TSL/ESL) prima dell’uso | Laserterapia in fisioterapia |
| 4 | Pericoloso anche per esposizione diffusa/riflessa; rischio di incendio con materiali infiammabili | Si, anche da radiazione diffusa/riflessa / si, ustioni possibili | Si, obbligatori (conformi a EN 207/EN 208) | Si, obbligatoria (TSL/ESL) prima dell’uso | Laserterapia ad alta potenza, laser chirurgici |
