AGGIORNAMENTO – DOMICILIO DIGITALE DEI PROFESSIONISTI DAL REGISTRO INI-PEC AL REGISTRO INAD (ai sensi dell’Art. 6-quarter – comma 2 del D. Lgs. 82/07.03.2005)

I registri INI-PEC e INAD, di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/7 marzo 2005), sono destinati a conservare, rispettivamente, i domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi.
Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD ((Indice Nazionale dei Domicili Digitali) risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente.
Tuttavia, in ottemperanza all’articolo 6-quater, comma 2, del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

Pertanto:

  • a norma dell’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INIPEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD;
  • ai sensi delle Linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
  • decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia per l’Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall’Agenzia);
  • il domicilio digitale, così pubblicato su INAD, è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Comunicato congiunto del Ministero delle Imprese e del made in Italy e AGID (link al sito; in fondo, alla pagina del ministero, si potrà trovare il PDF del comunicato ufficiale).

Si invita i/le Colleghi/e a autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) ai siti, descritti sottostante, per prendere visione della propria situazione e per agire personalmente ad eventuali modifiche (seguendo le indicazioni procedurali direttamente presenti nella piattaforma).

L’OFI Umbria rimane disponibile, nelle modalità e nei tempi descritti nella sezione CONTATTI, per aiutare i propri iscritti o per chiarire eventuali dubbi.

LINK UTILI:

  • INAD (Domicilio Digitale – Indice Nazionale dei Domicili Digitali)
  • INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata)
Ordine Regionale UMBRIA
SEDE LEGALE

Via della Mina, 113 - Loc. Lacugnano

06132 - Perugia

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