
I registri INI-PEC e INAD, di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/7 marzo 2005), sono destinati a conservare, rispettivamente, i domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi.
Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD ((Indice Nazionale dei Domicili Digitali) risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente.
Tuttavia, in ottemperanza all’articolo 6-quater, comma 2, del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
Pertanto:
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Comunicato congiunto del Ministero delle Imprese e del made in Italy e AGID (link al sito; in fondo, alla pagina del ministero, si potrà trovare il PDF del comunicato ufficiale).
Si invita i/le Colleghi/e a autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) ai siti, descritti sottostante, per prendere visione della propria situazione e per agire personalmente ad eventuali modifiche (seguendo le indicazioni procedurali direttamente presenti nella piattaforma).
L’OFI Umbria rimane disponibile, nelle modalità e nei tempi descritti nella sezione CONTATTI, per aiutare i propri iscritti o per chiarire eventuali dubbi.
LINK UTILI:
