

Perugia 22.05.2026
Il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato da 14 OFI territoriali in tema di convocazione del Consiglio Nazionale FNOFI, accogliendo le relative istanze.
A seguire si pubblicano la sentenza integrale e una breve nota di chiarimento rivolta agli iscritti.
Gentili Colleghi,
con Delibera n. 21 del 18.03.2025 (Prot. N°460/2025) a seguito della discussione e approvazione avvenuta in Consiglio Direttivo, questo Ordine aveva stabilito di promuovere un’azione legale, unitamente ad altri OFI, avverso il diniego alla convocazione del Consiglio Nazionale da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti (FNOFI).
Dopo una lunga attesa, si comunica che il ricorso al TAR del Lazio, proposto contro il diniego opposto dal Presidente FNOFI, Dott. Piero Ferrante, è stato accolto.
Sottostante il link alla sentenza n. 9369/2026 del 20 maggio 2025:
mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202503868&nomeFile=202609396_01.html&subDir=Provvedimenti
Il ricorso era stato presentato da 14 OFI territoriali, compreso OFI Umbria, che avevano avanzato formale richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale, organo di elevata rappresentatività, in quanto composto dai 38 Presidenti degli OFI territoriali e dotato di funzioni di indirizzo generale dell’ente, nei limiti delle attribuzioni regolamentari. Tale richiesta muoveva dal presupposto che il Presidente Nazionale avrebbe proceduto alla convocazione nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento vigente. L’istanza risultava infatti pienamente conforme alla normativa di riferimento e corredata dall’indicazione puntuale degli argomenti da inserire all’ordine del giorno.
Purtroppo, il Presidente Nazionale, Dott. Piero Ferrante, non ha disposto la convocazione dell’adunanza, costringendo gli OFI richiedenti, loro malgrado, a ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale ha stabilito che il Presidente è tenuto, senza poter esercitare alcun ruolo di filtro sulla motivazione, a indire la riunione del Consiglio Nazionale e non può derogare alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento, In particolare, l’articolo 8 prevede che la convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Presidente della Federazione o dal Comitato Centrale ovvero su richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio Nazionale, con contestuale indicazione degli argomenti da inserire all’ordine del giorno da parte dei richiedenti.
L’articolo 9 stabilisce che in caso di convocazione su richiesta dei componenti del Consiglio il Presidente è tenuto a indire e fissare l’adunanza entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ne consegue che il diniego opposto non risulta legittimo in quanto non conforme al dettato regolamentare, che configura un vero e proprio obbligo di convocazione nei termini previsti.
Il Consiglio Direttivo di OFI Umbria esprime soddisfazione per l’esito favorevole ottenuto, nel quale ha sempre creduto con convinzione, a tutela di una corretta applicazione delle attribuzioni previste dalle norme e dai regolamenti in capo ai Presidenti nazionali e territoriali, al Comitato Centrale e al Consiglio Nazionale, a garanzia del principio di democrazia rappresentativa.
Il Consiglio Direttivo di OFI Umbria