
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Fisioterapisti di Siena, riunitosi il giorno 26 maggio u.s., al fine di confrontarsi in merito alla sentenza pubblicata dal TAR del Lazio in merito all’affaire Messina comunica quanto segue:
Gentili Colleghe e Colleghi,
come avrete letto in questi giorni è stata diffusa dalla FNOFI una comunicazione relativa alla sentenza del TAR Lazio n. 9396/2026 ( https://www.fnofi.it/ofi-siena/chiarimenti-su-ricorso-al-tar-lazio-contro-presidente-fnofi/) concernente la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale avanzata da alcuni Presidenti degli OFI territoriali in relazione al cosiddetto “caso OFI Messina”.
Riteniamo doveroso fornire agli iscritti una lettura aderente al contenuto effettivo della sentenza, evitando interpretazioni parziali o comunicazioni che possano generare confusione.
La sentenza del TAR contiene infatti due affermazioni distinte, entrambe rilevanti:
1. Il TAR osserva che le questioni oggetto della richiesta di convocazione attenevano a materie riconducibili alle competenze del Comitato Centrale;
2. Tuttavia — ed è questo il punto decisivo della pronuncia — il TAR stabilisce in modo netto che il Presidente della Federazione NON aveva il potere di negare la convocazione del Consiglio Nazionale richiesta da almeno 1/6 dei suoi componenti.
È questo il motivo per cui il ricorso è stato accolto ed infatti il Tribunale amministrativo scrive infatti che il Presidente, ricevuta una richiesta formalmente corretta:
“è obbligato a indire l’adunanza straordinaria […] senza potere previamente valutare nel merito la richiesta stessa”.
La sentenza aggiunge inoltre che il regolamento FNOFI non attribuisce al Presidente alcun potere di filtro politico o discrezionale rispetto agli argomenti proposti dai componenti del Consiglio Nazionale.
Questo è il cuore giuridico della decisione.
Sostenere, come comunicato via mail dalla Federazione, che la sentenza abbia semplicemente “confermato” la correttezza del diniego rischia di rappresentare in maniera incompleta il contenuto reale della pronuncia.
Il TAR, al contrario, ha annullato il diniego del Presidente proprio perché adottato in assenza di un potere regolamentare che consentisse di impedire la convocazione richiesta dai Presidenti degli OFI.
È altrettanto importante chiarire un ulteriore aspetto: il fatto che il TAR abbia ritenuto le questioni proposte maggiormente riconducibili alle competenze del Comitato Centrale NON significa che il Consiglio Nazionale non possa discuterne, confrontarsi o esercitare il proprio ruolo politico- istituzionale.
La sentenza, infatti, precisa che il Presidente non può sostituirsi al Consiglio Nazionale nella valutazione preventiva dell’ammissibilità o opportunità della discussione.
Ed è esattamente questo il principio di democraticità e partecipazione che i ricorrenti hanno inteso difendere, infatti non si trattava di “aggredire” le prerogative del Comitato Centrale, ma di affermare un principio fondamentale: gli organi rappresentativi ( OFI territoriali) devono poter essere convocati quando una quota qualificata dei loro componenti lo richiede nel rispetto delle regole.
In uno Stato di diritto, il confronto istituzionale non indebolisce gli enti: li rafforza.
Per questo riteniamo che il rispetto della sentenza debba accompagnarsi anche ad una comunicazione equilibrata, aderente al testo giudiziario e rispettosa della pluralità delle posizioni presenti nella nostra comunità professionale.
Continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e senso istituzionale affinché il dibattito interno alla professione possa svolgersi nel rispetto delle regole democratiche, del ruolo degli organi federativi e del diritto degli iscritti ad essere correttamente informati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO OFI SIENA SIENA, 26 maggio 2026