Chiarimenti su ricorso al TAR Lazio contro Presidente FNOFI

Vi portiamo a conoscenza della mail ricevuta da parte dell’Avv. Colabianchi, in merito all’esito del ricorso al TAR Lazio.

“Buongiorno a tutte e tutti,

dopo lunga ed inusuale attesa dalla discussione del 16 dicembre 2025, comunico che il Vostro ricorso al TAR Lazio contro il diniego opposto dal Presidente FNOFI alla Vostra richiesta di convocazione straordinaria del CN è stato accolto con la allegata sentenza n. 9369/2026, pubblicata oggi; le spese di lite sono state compensate, attesa la peculiarità e novità delle questioni in esame.

Il ricorso è stato per il primo assorbente motivo di censura nei sensi di cui alla motivazione, ritenendo con riferimento agli artt. 8 e 9 del regolamento FNOFI richiamati nel ricorso, che “il Presidente [FONOFI]– ricevuta la richiesta di convocazione proveniente da un numero di componenti del CN conforme alla norma e completa dell’indicazione degli argomenti proposti da inserire all’ordine del giorno – è obbligato a indire l’adunanza straordinaria nel termine temporale indicato, senza potere previamente valutare nel merito la richiesta stessa con specifico riferimento alla riconducibilità delle questioni sollevate alle attribuzioni del CN.

In tal senso depone sia utilizzo dell’espressione “è tenuto” sia l’espressa previsione della sostituzione del Presidente ai fini della convocazione da parte degli organi competenti, nel caso in cui questi non provveda; né, nella richiamata normativa regolamentare, anche considerata nel suo complesso, si rinvengono elementi che consentano di addivenire all’indicata conclusione, non potendosi in tal senso, da un lato, interpretare il riferimento all’obbligo da parte dei proponenti di indicare espressamente gli argomenti da portare all’ordine del giorno, in mancanza della specifica attribuzione al Presidente del potere di sindacare l’ammissibilità dei predetti argomenti alla luce delle attribuzioni del CN e, dall’altro, ritenere il predetto potere presidenziale implicitamente previsto dalla mera specifica attribuzione delle singole competenze al CN e al Comitato.

Nei predetti sensi e per il predetto assorbente motivo, il provvedimento è, pertanto, illegittimo, atteso che il Presidente non avrebbe potuto denegare la convocazione dell’adunanza straordinaria nella ricorrenza dei due soli presupposti individuati dalle norme regolamentari richiamate, ossia la provenienza dall’indicato numero minimo di componenti del CN nonché l’indicazione puntuale degli argomenti da inserire all’ordine del giorno”.

La pronuncia contiene ulteriori passaggi nei quali il TAR si è incidentalmente espresso in modo non pienamente condivisibile anche sui poteri del CN rispetto a quelli del CC, ma ciò non è comunque risultato sufficiente a far mutare la decisione finale in senso favorevole alla FNOFI, essendo risultate evidentemente più decisive le nostre argomentazioni al fine dell’accoglimento del ricorso.

Provvederò nei prossimi giorni a notificare la sentenza ai legali della FNOFI (avv. prof. Bernardo Giorgio Mattarella, avv. Flavio Iacovone, avv. Christian D’Orazi) al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione (60 giorni dalla notifica) rispetto a quello ordinario di 6 mesi dalla pubblicazione.

Esprimo la personale soddisfazione per il positivo risultato conseguito, nel quale ho creduto convintamente fin dall’inizio e per il cui raggiungimento ho profuso appassionato impegno, e Vi ringrazio tutte e tutti per la fiducia conferitami su una questione giuridica delicata e complessa, che costituisce ora un precedente di rilevante importanza anche per le altre Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie e avrà certamente significative ricadute nei rapporti tra il CN, il CC e il Presidente FNOFI.

Ringrazio, per ultimi ma non da ultimi, i Colleghi del mio Studio legale – avvocati Saverio Colabianchi, Beatrice Lodi e Francesco Schippa – che leggono in copia e che hanno collaborato fattivamente alle attività difensive ed al successo del ricorso.

Cordiali saluti,

Avv. Alberto Colabianchi”

Di seguito è possibile anche consultare la sentenza che è stata pubblicata da parte del TAR del Lazio.

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