
A.C. 2700 ed esercizio fisico strutturato: cosa dicono davvero gli emendamenti
Verifica sulle fonti parlamentari, seduta della Camera del 20 ottobre 2026 – nota diffusa prima del voto in Aula
Nei giorni scorsi è stata inviata a tutti gli iscritti una comunicazione sull’esame alla Camera dell’A.C. 2700, la cosiddetta «Riforma delle professioni sanitarie». La comunicazione riguarda la disposizione sull’esercizio fisico strutturato (EFS) e gli emendamenti presentati su di essa. Il tema è importante e merita di essere seguito con attenzione.
Proprio per questo riteniamo utile mettere a disposizione il contenuto testuale degli emendamenti, tratto dal fascicolo ufficiale della Camera. Il testo consente a ciascuno di farsi un’opinione fondata. Non è vero che gli emendamenti presentati siano, nel loro insieme, contro i fisioterapisti. Tre su quattro non toccano il loro riconoscimento, e uno lo rafforza in un punto decisivo.
La nota viene diffusa oggi, prima del voto in Aula, perché ciascuno possa conoscere i testi mentre la discussione è ancora aperta.
La lettera h) dell’articolo 4, introdotta in Commissione, prevede criteri per un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare. Il sistema coinvolge specialisti in medicina dello sport, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e fisioterapisti. Il suo scopo è riconoscere e promuovere l’EFS «quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona». Strumento del sistema sono protocolli «basati sulle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall’Istituto superiore di sanità».
Due elementi vanno tenuti presenti:
Questi sono i quattro emendamenti sulla lettera h) segnalati per la votazione in Aula. Testi e firmatari sono riportati come risultano dal fascicolo.
| Emend. | Firmatari | Cosa prevede il testo | Effetto sui fisioterapisti |
| 4.30 | Berruto | Sopprime l’intera lettera h). | Vero: elimina il riconoscimento dei fisioterapisti, ma insieme a tutto il sistema, compreso l’affidamento esclusivo delle linee guida alla FMSI. |
| 4.31 | Donno, Quartini, M. Ricciardi, Sportiello, Di Lauro | Sostituisce «e i fisioterapisti» con «, i fisioterapisti e i chinesiologi». | Nessuna esclusione: i fisioterapisti restano nel sistema; si aggiunge un’altra figura. |
| 4.32 | Berruto | Dopo «e i fisioterapisti» aggiunge i chinesiologi LM-67 «quali professionisti non appartenenti alle professioni sanitarie, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’articolo 41» del D.lgs. 36/2021. | Nessuna esclusione: i fisioterapisti restano. Il testo dichiara esso stesso che il chinesiologo non è sanitario e lo vincola alle competenze dell’art. 41. |
| 4.33 | Malavasi | Le linee guida non sono più «definite dalla FMSI», ma elaborate ai sensi dell’art. 5 della L. 24/2017 dalla FMSI «unitamente alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle altre professioni sanitarie coinvolte», con approccio multiprofessionale e tenendo conto dei documenti di indirizzo del Ministero della salute. | Favorevole: apre alle società scientifiche dei fisioterapisti la scrittura delle linee guida che i fisioterapisti dovranno applicare. Oggi questo ruolo è riservato alla sola medicina dello sport. |
Gli stessi parlamentari che hanno proposto l’inclusione dei chinesiologi hanno presentato ordini del giorno che chiariscono la loro intenzione:
Sono posizioni che si possono discutere. Non sono però posizioni che negano la distinzione tra professione sanitaria e attività motoria: la riaffermano.
Una lettura completa del fascicolo fa emergere altri temi che riguardano direttamente i fisioterapisti e meritano almeno altrettanta attenzione:
Condividiamo pienamente il principio richiamato nella comunicazione: quando l’esercizio è terapia, la competenza è del fisioterapista, professionista sanitario ai sensi del D.M. 741/1994. Il chinesiologo è una figura non sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.lgs. 36/2021.
Proprio per questo riteniamo che la tutela più efficace della professione passi da tre scelte:
L’informazione agli iscritti è un dovere degli Ordini. Deve essere completa, verificabile e rispettosa degli interlocutori istituzionali, perché la credibilità della professione si costruisce anche così.
Fonti
Camera dei Deputati, A.C. 2700-A, Emendamenti segnalati per la votazione, fascicolo n. 3, seduta del 20 ottobre 2026 (artt. 4.9, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35). Camera dei Deputati, A.C. 2700-A, Ordini del giorno, fascicolo n. 1, seduta del 20 ottobre 2026 (9/2700-A/8, /26, /36, /40). D.M. 741/1994; D.lgs. 36/2021, art. 41; L. 24/2017, art. 5.
La presente nota è diffusa il 20 ottobre 2026, prima della votazione in Aula degli emendamenti richiamati, sulla base dei testi ufficiali pubblicati per la seduta. Daremo aggiornamento sugli esiti delle votazioni non appena disponibili.