NOTA INFORMATIVA PER LE COLLEGHE E I COLLEGHI

A.C. 2700 ed esercizio fisico strutturato: cosa dicono davvero gli emendamenti

Verifica sulle fonti parlamentari, seduta della Camera del 20 ottobre 2026 – nota diffusa prima del voto in Aula

Perché questa nota

Nei giorni scorsi è stata inviata a tutti gli iscritti una comunicazione sull’esame alla Camera dell’A.C. 2700, la cosiddetta «Riforma delle professioni sanitarie». La comunicazione riguarda la disposizione sull’esercizio fisico strutturato (EFS) e gli emendamenti presentati su di essa. Il tema è importante e merita di essere seguito con attenzione.

Proprio per questo riteniamo utile mettere a disposizione il contenuto testuale degli emendamenti, tratto dal fascicolo ufficiale della Camera. Il testo consente a ciascuno di farsi un’opinione fondata. Non è vero che gli emendamenti presentati siano, nel loro insieme, contro i fisioterapisti. Tre su quattro non toccano il loro riconoscimento, e uno lo rafforza in un punto decisivo.

La nota viene diffusa oggi, prima del voto in Aula, perché ciascuno possa conoscere i testi mentre la discussione è ancora aperta.

1. Il testo di partenza

La lettera h) dell’articolo 4, introdotta in Commissione, prevede criteri per un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare. Il sistema coinvolge specialisti in medicina dello sport, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e fisioterapisti. Il suo scopo è riconoscere e promuovere l’EFS «quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona». Strumento del sistema sono protocolli «basati sulle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall’Istituto superiore di sanità».

Due elementi vanno tenuti presenti:

  • la finalità dichiarata è il benessere, non la terapia. La norma non disciplina l’esercizio terapeutico, che resta nell’ambito delle professioni sanitarie secondo le norme vigenti;
  • le linee guida sono affidate alla sola FMSI. I fisioterapisti sarebbero dunque chiamati ad applicare protocolli costruiti da un’altra disciplina, senza alcun ruolo nella loro elaborazione.

2. Gli emendamenti, uno per uno

Questi sono i quattro emendamenti sulla lettera h) segnalati per la votazione in Aula. Testi e firmatari sono riportati come risultano dal fascicolo.

Emend.FirmatariCosa prevede il testoEffetto sui fisioterapisti
4.30BerrutoSopprime l’intera lettera h).Vero: elimina il riconoscimento dei fisioterapisti, ma insieme a tutto il sistema, compreso l’affidamento esclusivo delle linee guida alla FMSI.
4.31Donno, Quartini, M. Ricciardi, Sportiello, Di LauroSostituisce «e i fisioterapisti» con «, i fisioterapisti e i chinesiologi».Nessuna esclusione: i fisioterapisti restano nel sistema; si aggiunge un’altra figura.
4.32BerrutoDopo «e i fisioterapisti» aggiunge i chinesiologi LM-67 «quali professionisti non appartenenti alle professioni sanitarie, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’articolo 41» del D.lgs. 36/2021.Nessuna esclusione: i fisioterapisti restano. Il testo dichiara esso stesso che il chinesiologo non è sanitario e lo vincola alle competenze dell’art. 41.
4.33MalavasiLe linee guida non sono più «definite dalla FMSI», ma elaborate ai sensi dell’art. 5 della L. 24/2017 dalla FMSI «unitamente alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle altre professioni sanitarie coinvolte», con approccio multiprofessionale e tenendo conto dei documenti di indirizzo del Ministero della salute.Favorevole: apre alle società scientifiche dei fisioterapisti la scrittura delle linee guida che i fisioterapisti dovranno applicare. Oggi questo ruolo è riservato alla sola medicina dello sport.

Cosa emerge

  • Solo l’emendamento 4.30 elimina il riconoscimento dei fisioterapisti. Lo fa sopprimendo l’intera disposizione, compreso il monopolio FMSI sulle linee guida.
  • Gli emendamenti 4.31 e 4.32 aggiungono i chinesiologi, ma non tolgono nulla ai fisioterapisti. Il 4.32 precisa anzi, nel testo stesso, che si tratta di figure non sanitarie, che operano entro le competenze dell’art. 41 del D.lgs. 36/2021. Si può non condividere la loro inclusione, ma non si può dire che questi emendamenti attribuiscano responsabilità sanitarie a figure non sanitarie: il testo dice il contrario.
  • L’emendamento 4.33 non riguarda i chinesiologi. È la proposta più vantaggiosa per la nostra professione. Riporta le linee guida nel sistema previsto dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), con il concorso delle società scientifiche delle professioni sanitarie coinvolte, e aggancia i protocolli ai documenti di indirizzo nazionali sull’attività fisica. Nella comunicazione inviata agli iscritti questo emendamento è citato senza descriverne il contenuto, nell’elenco delle proposte di cui i firmatari dovrebbero «assumersi la responsabilità».

3. Cosa dicono gli ordini del giorno

Gli stessi parlamentari che hanno proposto l’inclusione dei chinesiologi hanno presentato ordini del giorno che chiariscono la loro intenzione:

  • l’ordine del giorno 9/2700-A/26 (Berruto) chiede di coinvolgere i chinesiologi LM-67 accanto a MMG, PLS, medici dello sport e fisioterapisti, «nel rispetto delle competenze di ciascuna figura». In premessa precisa: «senza sovrapposizioni con gli atti propri delle professioni sanitarie»;
  • l’ordine del giorno 9/2700-A/36 (Donno) afferma in premessa che è necessario distinguere l’attività motoria preventiva e adattata dalle prestazioni di diagnosi, trattamento e riabilitazione riservate ai professionisti sanitari abilitati, evitando «improprie sostituzioni professionali».

Sono posizioni che si possono discutere. Non sono però posizioni che negano la distinzione tra professione sanitaria e attività motoria: la riaffermano.

4. Cosa la comunicazione FNOFI non dice

Una lettura completa del fascicolo fa emergere altri temi che riguardano direttamente i fisioterapisti e meritano almeno altrettanta attenzione:

  • il nodo vero del testo base, cioè l’affidamento esclusivo delle linee guida sull’EFS alla Federazione medico sportiva italiana;
  • l’emendamento 4.9, che subordina l’aggiornamento delle competenze professionali alla «previa definizione dell’atto medico»: una formula con effetti potenzialmente rilevanti sull’autonomia di tutte le professioni sanitarie;
  • l’emendamento 4.29 e l’ordine del giorno 9/2700-A/40, sull’inserimento dell’osteopata nei setting territoriali e ambulatoriali, nei team multiprofessionali e nei percorsi assistenziali previsti dal DM 77/2022;
  • l’ordine del giorno 9/2700-A/8, che propone un tavolo per definire le attività del massofisioterapista, tra ambito sanitario e ambito del benessere;
  • gli emendamenti 4.34 e 4.35 (firmati anche dall’on. Malavasi), che prevedono regole premiali per gli Ordini che svolgono attività di provider ECM senza finanziamenti esterni e offrono corsi gratuiti agli iscritti. È una misura che valorizza la funzione pubblica degli Ordini territoriali.

5. La nostra posizione

Condividiamo pienamente il principio richiamato nella comunicazione: quando l’esercizio è terapia, la competenza è del fisioterapista, professionista sanitario ai sensi del D.M. 741/1994. Il chinesiologo è una figura non sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.lgs. 36/2021.

Proprio per questo riteniamo che la tutela più efficace della professione passi da tre scelte:

  • distinguere con chiarezza tre livelli: l’attività motoria, l’EFS rivolto a persone con condizioni clinicamente stabili e l’esercizio terapeutico, che è prestazione sanitaria. È l’impostazione dei documenti di indirizzo nazionali e regionali sull’attività fisica nelle patologie croniche;
  • ottenere che le linee guida siano multiprofessionali e prodotte nel sistema della L. 24/2017, con il contributo delle società scientifiche dei fisioterapisti. È quanto prevede l’emendamento 4.33;
  • mantenere un dialogo istituzionale con tutti i gruppi parlamentari, valutando le proposte nel merito e per il loro testo, senza attribuire ai proponenti intenzioni che i testi non contengono.

L’informazione agli iscritti è un dovere degli Ordini. Deve essere completa, verificabile e rispettosa degli interlocutori istituzionali, perché la credibilità della professione si costruisce anche così.

Fonti

Camera dei Deputati, A.C. 2700-A, Emendamenti segnalati per la votazione, fascicolo n. 3, seduta del 20 ottobre 2026 (artt. 4.9, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35). Camera dei Deputati, A.C. 2700-A, Ordini del giorno, fascicolo n. 1, seduta del 20 ottobre 2026 (9/2700-A/8, /26, /36, /40). D.M. 741/1994; D.lgs. 36/2021, art. 41; L. 24/2017, art. 5.

La presente nota è diffusa il 20 ottobre 2026, prima della votazione in Aula degli emendamenti richiamati, sulla base dei testi ufficiali pubblicati per la seduta. Daremo aggiornamento sugli esiti delle votazioni non appena disponibili.

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