Verifica contatti PEC – Legge 2/2009, Decreto Legge n.76 del 16/07/2020

Si rammenta che la Legge 2/2009 prevede l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da comunicare agli Ordini di appartenenza. I professionisti hanno l’obbligo deontologico di rispettare la Legge e, se ne sono ancora privi, si devono quindi dotare al più presto di una casella PEC e controllarla poi periodicamente.

A tal proposito, si segnala che, con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazione (D.L. n.76 del 16/07/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 – S.O. n.24), è stato rafforzato l’obbligo di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), già previsto dalla Legge 2/2009, per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con l’introduzione di sanzioni significative.

Il professionista che non comunica al proprio Ordine di appartenenza l’indirizzo PEC incorre nella sospensione dall’Albo fino a quando non provveda.

Nella fattispecie è fatto obbligo all’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria PEC (ovvero il proprio domicilio digitale o indirizzo elettronico certificato “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

Nel dettaglio, all’articolo 37, comma 1 lettera e) che tratta delle “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” è riportato di seguito: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.

Per quanto sopra riportato, si invitano gli iscritti che non avessero ancora attivato o comunicato l’indirizzo PEC a provvedere quanto prima, inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo toscananord.ofi@pec.fnofi.it in quanto, in un prossimo futuro, l’Ordine sarà costretto ad avviare le procedure previste dalla legge (diffida ad adempiere e sanzioni).

La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il proprio indirizzo PEC, farà fede la ricevuta di consegna emessa dal gestore.

Si ricorda che la casella PEC è strettamente personale e deve essere riconducibile esclusivamente al titolare che l’ha registrata pertanto non è consentito utilizzare la PEC di familiari o altri soggetti, ai fini della comunicazione all’Ordine.

Si ricorda a coloro che possedevano una casella PEC con dominio @pec.tsrm-pstrp.org che, con il passaggio alla FNOFI, queste caselle sono state disattivate ed è prevista, collegandosi su alboweb, la possibilità di attivazione della nuova casella con dominio @pec.fnofi.it, gratuita per i nostri iscritti.

Coloro che non hanno mai dichiarato un indirizzo PEC o coloro che posseggono una casella PEC scaduta, devono provvedere ad adeguarsi alla normativa al più presto.

Nei prossimi giorni sarà cura di questo ufficio procedere come previsto per legge alla verifica degli indirizzi di domiciliazione digitale PEC di tutti gli iscritti ed a comminare le sanzioni dove previsto.

Ordine interprovinciale PISA, LIVORNO, GROSSETO
SEDE LEGALE

Via Chiassatello, 98 – 56121, Pisa

PEC: toscananord.ofi@pec.fnofi.it

MAIL: toscananord.ofi@fnofi.it

Telefono: 389 9803739 (lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 18.00)

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