Richiesta accesso civico semplice e generalizzato

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice (Allegato n.2 Richiesta di accesso civico semplice) non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il modulo ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: fvg.ofi@fnofi.it.

In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale aquanto richiesto nell’istanza presentata.


ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016 . Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e dipromuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato (Allegato n.1-Richiesta di accesso civico generalizzato) non è sottoposta adalcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’istanza può essere trasmessa all’Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista del Friuli Venezia Giulia. Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: fvg.ofi@fnofi.it.

Nell’ambito dell’istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso.

In caso di accoglimento, l’Ordine allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
Il richiedente, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 delCodice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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