Esercizio professionale del fisioterapista

L’autonomia, la titolarità e la responsabilità del fisioterapista è sancita dalle leggi vigenti che ne regolano l’esercizio professionale rappresentate dal Decreto Ministeriale n. 741/1994, della Legge n. 42/99, dalla Legge n. 251/2000, dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia, dal Codice Deontologico.

Sentenze a qualsiasi livello non cancellano queste norme di riferimento e molto spesso entrano in contraddizione con altre sentenze dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato come quella emessa da quest’ultimo sul Decreto Farmacie che dice, testualmente: “In primo luogo, a fronte della contestata “violazione di asseriti diritti dello specialista”, (in medicina fisica e riabilitativa, il fisiatra – NdR) non vengono indicate “le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”.

Alla luce di quanto sopra continuiamo ad operare secondo legge e coscienza.

Ordine interprovinciale CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA
SEDE LEGALE

Viale Odorico da Pordenone n. 5 – 95128 Catania

PEC: siciliaorientale.ofi@pec.fnofi.it

MAIL: siciliaorientale.ofi@fnofi.it

La Segreteria riceve per appuntamento il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00.

Cellulare: 345 6392039
Telefono fisso: 095 16961705

→ ISCRIVITI - AREA RISERVATA ←
→ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ←
ricerca albo
    2024 - Tutti i diritti sono riservati, qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta รจ vietata
    Skip to content