TAR Lazio, sentenza n. 9396/2026: attenzione ad alcune irresponsabili e distorte interpretazioni

Circolano, da alcuni giorni, notizie fuorvianti relative alla sentenza n. 9396/2026 del TAR Lazio (in allegato), depositata il 16 maggio 2026, che interviene sulla richiesta di una convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti (FNOFI), avanzata da alcuni Presidenti di Ordini territoriali (OFI) in relazione al cosiddetto “caso OFI Messina”, respinta dal Presidente della Federazione.

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la richiesta di convocazione doveva essere eseguita, in quanto non risulta esplicitato nel regolamento dell’Ente una facoltà di diniego da parte del Presidente (vulnus regolamentare), ma ha ribadito con chiarezza che la materia di cui si chiedeva discussione non era di competenza del Consiglio Nazionale, ribadendo con chiarezza le prerogative del Comitato Centrale.

Chiunque legga i punti 2.3.1 e 2.3.2 della motivazione può rendersene conto autonomamente, pur senza una necessaria formazione giuridica.

Il Tar Lazio, come testualmente riportato di seguito, ha affermato:

  • Al paragrafo 2.3.1, pag.14 e segg., che la questione attenzionata dagli OFI ai fini della richiesta della convocazione straordinaria e urgente del CN non rientrava nelle competenze specifiche del CN e, di contro, era invece riconducibile alle competenze del Comitato centrale, che se ne era già occupato nei termini indicati” (pag. 16), dopo aver sostenuto che il potere generale di indirizzo (non ulteriormente specificato nei suoi confini e ambiti) rientrante nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, avuto riguardo al suo tenore testuale, è subordinato alla proposta del Comitato centrale e che “Né, in mancanza di indici normativi chiari in tal senso, può fondatamente ritenersi che il Consiglio Nazionale sia dotato di una competenza di chiusura che lo legittimi a esercitare anche poteri non espressamente elencati, avuto riguardo alla circostanza che il regolamento ha chiaramente perimetrato le competenze degli organi della Federazione, elencando tassativamente quelle proprie del Consiglio Nazionale, del Presidente e del Comitato Centrale” (pag. 15);
  • Al paragrafo 2.3.2, pag. 16 e segg., che “Avuto riguardo al tenore testuale delle predette disposizioni, lette in combinato disposto tra di loro, appare evidente che il Presidente – ricevuta la richiesta di convocazione proveniente da un numero di componenti del CN conforme alla norma e completa dell’indicazione degli argomenti proposti da inserire all’ordine del giorno – è obbligato a indire l’adunanza straordinaria nel termine temporale indicato, senza potere previamente valutare nel merito la richiesta stessa con specifico riferimento alla riconducibilità delle questioni sollevate alle attribuzioni del CN”.

Nonostante l’indiscutibile chiarezza del testo, alcuni rappresentanti degli Ordini che avevano proposto il ricorso, pur di sfruttare politicamente l’accoglimento da parte del TAR, non hanno perso occasione per diffondere, attraverso i loro siti istituzionali ed i loro canali social, informazioni travisate del contenuto della sentenza, inneggiando alla “vittoria della democrazia”. Il riferimento a diritti presuntivamente negati in precedenza, al ripristino di principi costituzionali, presuntivamente violati in precedenza, e ad altri sani e indiscutibili principi, non trova fondamento in nessuna delle possibili vie interpretative del testo della sentenza, se non nella volontà politica di ledere ripetutamente l’immagine ed il decoro del Comitato centrale, della Federazione Nazionale, del suo Presidente e, di conseguenza, di tutta la comunità dei fisioterapisti.

Il dissenso politico, come è giusto che sia, può essere espresso in ogni forma, anche la più intellettualmente disonesta, fino a negare la evidente verità, come oggi troppo spesso accade in alcuni ambiti politici, dove lo spessore etico e morale cede il passo allo spessore dell’interesse, fosse anche solo interesse al consenso.

Ma occorre ricordare che gli Ordini Territoriali hanno un obbligo anche di verità e serietà nei confronti dei propri iscritti e non possono permettersi di diffondere notizie travisate sui propri siti istituzionali, considerata la loro natura pubblica, differentemente da quanto potrebbe fare, nel pieno possesso della propria libertà, un privato cittadino o un’associazione di natura privata, libera anche di mentire.

Il Presidente FNOFI, respingendo la richiesta di Consiglio Nazionale straordinario, motivando con la mancanza di competenza del Consiglio Nazionale sul tema (come ribadito dallo stesso TAR – vedi paragrafo 2.3.1 pp.14 e 15), ha difeso proprio le regole democratiche, la libertà e le prerogative del Comitato centrale.

Analogamente, massimo rispetto, in ogni occasione, è stato sempre e puntualmente rivolto nei confronti del Consiglio Nazionale, come dimostrato senza tema di smentita dal coinvolgimento su ogni argomento davvero importante per la professione.

Le Competenze del Comitato centrale e del Consiglio Nazionale, d’altronde, sono ben indicate nella Legge n. 3/’18.

La Federazione Nazionale dei Fisioterapisti, attraverso il Comitato Centrale, assumerà senz’altro ogni iniziativa necessaria al ripristino della verità e di una corretta comunicazione istituzionale, nonché alla salvaguardia dell’immagine e del decoro della propria immagine nei confronti di chiunque possa metterla in discussione. La sentenza, che obbliga il Presidente a convocare un Consiglio Nazionale nonostante il tema messo all’Ordine del Giorno non sia di competenza dello stesso, sarà rispettata con precisione, anche nella parte in cui si richiama il riparto delle competenze che, si ribadisce, è lo stesso da sempre rispettato dal Comitato centrale e dal suo Presidente.

Leggi la sentenza

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