Comunicato FNOFI

La FNOFI, quale ente pubblico sussidiario dello Stato, con mandato istituzionale la promozione e tutela della professione sanitaria di fisioterapista e dell’esercizio professionale, ha dato mandato ai legali della Federazione di diffidare il sito salute33.it, con richiesta di cancellazione della pagina https://www.salute33.it/2025/06/20/cassazione-2025-il-fisioterapista-deve-agire-solo-su-diagnosi-medica/ e riserva di richiesta risarcitoria, per la grave e strumentale lettura di una recentissima sentenza della Suprema Corte, Sezione lavoro, n. 6133/2025.

Qualsivoglia interprete, mimimamente qualificato, può comprendere, dalla semplice lettura della sentenza che non solo il thema decidendum era completamente diverso e relativo ad un contenzioso di lavoro in tema disciplinare, ma che la Suprema Corte ha semplicemente e correttamente ritenuto che una fattura per una prestazione fisioterapica non sia assimilabile ad una certificazione medica di diagnosi di patologie, al fine di giustificare una assenza per malattia.

In verità, nessun fisioterapista né paziente può considerare una fattura per prestazioni fisioterapiche un documento idoneo a certificare uno stato di salute e la Corte si è limitata ad una constatazione di assoluta evidenza.

La lettura fortemente lesiva della professione sanitaria di fisioterapista, fatta nel sito salute33.it, stravolge completamente il senso della sentenza e trasforma una pacifica evidenza di differenza tra le prestazioni tra diversi professionisti sanitari del nostro sistema in un fantasioso teorema per cui il fisioterapista deve, e si sottolinea, deve agire su diagnosi medica.

Al di là della circostanza che la banale lettura del profilo professionale cita testualmente “in riferimento a diagnosi medica e prescrizioni” e la Legge 251/2000 specifica l’autonomia e la titolarità del professionista fisioterapista nelle competenze professionali e nella valutazione funzionale (aspetto totalmente diverso da diagnosi medica), la lettura distorta e distorcente del sito che qualificandosi peraltro come “esperto” del settore, è ancora più grave, altera completamente il senso della sentenza e amplifica una comunicazione non solo errata, ma dannosa per la professione e per la tutela della salute individuale e collettiva.

Peraltro, il sedicente sito “salute 33 -Rivista di divulgazione scientifica” ignora la letteratura scientifica ormai consolidata rispetto alla qualità, sicurezza e appropriatezza dell’accesso diretto al fisioterapista, recentemente realizzato da Gimbe.

Il fisioterapista, per dovere deontologico, interloquisce, nella collaborazione quotidiana, con il medico di medicina generale o con lo specialista di riferimento ogni qual volta, nell’esercizio delle sue competenze, rilevi l’utilità o la necessità per il suo intervento di un approfondimento diagnostico o di una nuova valutazione medica, proprio a tutela del paziente.

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